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direttiva

Direttiva 2004/78

Commission Directive 2004/78/EC of 29 April 2004 amending Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council relating to heating systems for motor vehicles and their trailers and Council Directive 70/156/EEC for the purposes of adapting to technical progress

Normativa europea32004L0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2001/56/CE sui sistemi di riscaldamento per veicoli e rimorchi, introducendo requisiti armonizzati per i sistemi di riscaldamento a GPL e sostituendo l’allegato VIII con regole di sicurezza dettagliate. Le modifiche richiamano standard europei EN 624:2000 e EN 1949:2002, oltre a parti della normativa UN/ECE n. 67-01, al fine di superare i requisiti nazionali divergenti. Sono inoltre fissate disposizioni transitorie con date di applicazione progressive e un termine di recepimento al 30 settembre 2004.

Modifica la disciplina UE sull’omologazione dei sistemi di riscaldamento per veicoli e rimorchi, introducendo requisiti armonizzati di sicurezza per i riscaldatori a GPL e adattando la normativa al progresso tecnico.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi soggetti alla procedura di omologazione CE, nonché ai riscaldatori a combustione a GPL considerati come componenti. Rileva in particolare per i sistemi di riscaldamento installati su veicoli usati su strada e su veicoli utilizzati solo in sosta, includendo anche i veicoli speciali, quali autocaravan e caravan trainabili, che in precedenza potevano beneficiare di eccezioni. La direttiva incide sugli Stati membri quanto all’omologazione CE e nazionale, alla registrazione, vendita e messa in servizio dei nuovi tipi e dei nuovi veicoli non conformi.

Sistemi di riscaldamento a GPL per veicoli e rimorchi

La direttiva 2004/78/CE modifica la direttiva 2001/56/CE, che disciplina l’omologazione dei veicoli dotati di riscaldatori a combustione e dei riscaldatori come componenti nel quadro della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 70/156/CEE. L’intervento è motivato dall’esigenza di armonizzare a livello unionale i requisiti tecnici per i sistemi di riscaldamento a GPL, superando le pratiche nazionali divergenti e recependo il progresso tecnico tramite standard europei e riferimenti UN/ECE.

Obiettivi e finalità

La finalità principale è introdurre requisiti armonizzati di sicurezza per i riscaldatori a GPL installati sui veicoli, sia quando possono funzionare in marcia sia quando sono destinati al solo uso da fermo. La direttiva chiarisce inoltre che le norme armonizzate si applicano anche ai veicoli speciali, compresi motor caravan e trailer caravans, per i quali in precedenza erano previste eccezioni.

Modifiche alla direttiva 2001/56/CE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II della direttiva 2001/56/CE e la sostituzione integrale dell’allegato VIII. Le modifiche agli allegati I e II riguardano, in particolare, informazioni tecniche da fornire nelle pratiche di omologazione e alcuni riferimenti tabellari per i riscaldatori a gas.

Nuovo allegato VIII: requisiti di sicurezza per i riscaldatori a GPL

Il nuovo allegato VIII contiene la disciplina tecnica centrale. Per i sistemi di riscaldamento a GPL utilizzabili anche durante la marcia, il riscaldatore deve rispettare:

  • il standard armonizzato EN 624:2000 per apparecchi GPL a tenuta stagna destinati a veicoli e imbarcazioni;
  • per i componenti a contatto con GPL in fase liquida, le prescrizioni della regolamentazione UN/ECE n. 67-01, parte I e II e gli allegati 3-10, 13 e 15-17;
  • per l’installazione in fase gassosa, lo standard EN 1949:2002.

Il sistema di alimentazione deve inoltre essere progettato in modo da fornire il GPL con la pressione e nella fase corrette per il riscaldatore installato. È ammesso prelevare GPL dal serbatoio fisso sia in fase gassosa sia in fase liquida.

Prescrizioni specifiche per l’alimentazione e la sicurezza in marcia

L’allegato VIII introduce obblighi puntuali di sicurezza:

  • la presa in fase liquida dal serbatoio fisso deve essere dotata di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola di eccesso di flusso, come richiesto dal punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67-01;
  • tale valvola deve chiudersi automaticamente entro cinque secondi dallo spegnimento del motore, indipendentemente dalla posizione del quadro di accensione;
  • se entro i cinque secondi viene attivato l’interruttore di accensione del riscaldatore o del sistema di alimentazione, il riscaldamento può restare in funzione;
  • il riscaldamento può sempre essere riavviato;
  • se il GPL è fornito in fase gassosa dal serbatoio fisso o da bombole portatili separate, devono essere adottate misure idonee per impedire l’ingresso di GPL liquido nel regolatore o nel riscaldatore e per prevenire rilasci incontrollati in caso di incidente.

In caso di alimentazione in fase liquida, l’unità vaporizzatore/regolatore di pressione deve essere riscaldata in modo adeguato da una fonte di calore appropriata. Nei veicoli che utilizzano GPL anche per la propulsione, il riscaldatore può essere collegato allo stesso serbatoio fisso del motore, purché siano rispettati i requisiti di sicurezza del sistema di propulsione; se si utilizza un serbatoio separato per il riscaldamento, esso deve avere una propria unità di riempimento.

Impianti destinati al solo uso da fermo

Per i sistemi di riscaldamento a GPL destinati a essere usati solo quando il veicolo non è in movimento, l’allegato VIII richiede:

  • l’apposizione di etichette permanenti nel vano di stoccaggio delle bombole portatili e in prossimità del comando del riscaldamento, con l’istruzione che il riscaldatore non deve funzionare e che la valvola della bombola deve essere chiusa durante la marcia;
  • il rispetto di EN 624:2000 da parte del riscaldatore;
  • la conformità dell’installazione in fase gassosa alle prescrizioni di EN 1949:2002.

Applicazione ai veicoli speciali

La direttiva precisa che le precedenti eccezioni per alcuni veicoli speciali non sono più necessarie, poiché i requisiti di sicurezza per i sistemi a GPL sono ora disciplinati in modo armonizzato. Di conseguenza, le disposizioni si applicano anche ai veicoli speciali richiamati nell’allegato XI della direttiva 70/156/CEE.

Regime transitorio e date di applicazione

L’articolo 3 fissa un calendario graduale di applicazione:

  • dal 1° ottobre 2004, per un nuovo tipo di veicolo con sistema di riscaldamento a GPL conforme agli allegati I, II e IV-VIII della direttiva 2001/56/CE come modificata, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare registrazione, vendita o messa in servizio;
  • dalla stessa data, per un nuovo tipo di riscaldatore a GPL come componente conforme agli stessi allegati, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietarne la vendita o la messa in servizio;
  • dal 1° gennaio 2006, per i tipi non conformi, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE e possono rifiutare l’omologazione nazionale;
  • dal 1° gennaio 2007, per i veicoli non conformi, i certificati di conformità non sono più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri possono rifiutare registrazione, vendita o messa in servizio;
  • sempre dal 1° gennaio 2007, i requisiti degli allegati I, II e IV-VIII si applicano ai riscaldatori a GPL come componenti ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

L’articolo 4 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. I testi devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredati da tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità determinate dallo Stato membro. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione la tavola di concordanza e il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri. Non si tratta quindi di una disciplina direttamente applicabile ai privati in modo completo, ma di un atto che vincola gli Stati al risultato da raggiungere, lasciando margini di scelta sulla forma e sui mezzi di recepimento.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 2001/56/CE

L’articolo 1 modifica gli allegati I e II della direttiva 2001/56/CE e sostituisce integralmente l’allegato VIII, al fine di adeguare i requisiti tecnici per i sistemi di riscaldamento al GPL al progresso tecnico.

Modifica della direttiva 70/156/CEE

L’articolo 2 modifica la direttiva quadro sull’omologazione dei veicoli 70/156/CEE conformemente all’allegato II della direttiva, coordinando la disciplina dei componenti e dei veicoli con le nuove prescrizioni sui riscaldatori a GPL.

Disposizioni transitorie e date di applicazione

L’articolo 3 stabilisce che dal 1° ottobre 2004 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare registrazione, vendita o messa in servizio, per i nuovi tipi conformi. Dal 1° gennaio 2006 devono rifiutare l’omologazione CE dei tipi non conformi; possono rifiutare l’omologazione nazionale. Dal 1° gennaio 2007 i certificati di conformità per i nuovi veicoli non conformi non sono più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e gli Stati membri possono rifiutare registrazione, vendita o messa in servizio; inoltre, per i riscaldatori a GPL come componenti, dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Termine di recepimento

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 settembre 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Essi devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza, e riferire nei testi nazionali al presente atto o accompagnare la pubblicazione ufficiale con tale riferimento.

Obblighi informativi verso la Commissione

Sempre all’articolo 4, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Requisiti di sicurezza per i riscaldatori a GPL in uso su strada

Il nuovo allegato VIII richiede che, se un sistema di riscaldamento a GPL può funzionare anche durante la marcia, il riscaldatore e il sistema di alimentazione rispettino EN 624:2000, EN 1949:2002 e, per i componenti a contatto con GPL in fase liquida, la normativa UN/ECE n. 67-01, parte I e II e allegati specifici. Il sistema deve garantire la corretta fase e pressione del GPL, prevedere una valvola di servizio comandata a distanza con valvola di eccesso di flusso che si chiuda automaticamente entro cinque secondi dallo spegnimento del motore, e dispositivi contro l’ingresso di GPL liquido nel regolatore o nel riscaldatore e contro lo scarico incontrollato in caso di incidente.

Requisiti per impianti a GPL in uso solo da fermo

Per i sistemi destinati a funzionare solo quando il veicolo non è in marcia, l’allegato VIII richiede etichette permanenti che vietino l’uso del riscaldatore e impongano la chiusura della valvola della bombola durante la marcia. Anche in questo caso il riscaldatore deve rispettare EN 624:2000 e l’installazione in fase gassosa deve conformarsi a EN 1949:2002.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza dei prodottinormazione tecnicaarmonizzazione del mercato interno

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