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Ordinanza

Ordinanza n. 434/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, − del provvedimento dirigenziale 27 aprile 2026 del Comune di Prato – Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro, U.O.C. Servizi ambientali e manutenzione territorio, notificato a mezzo PEC a GIDA il 27 aprile 2026; - del provvedimento commissariale e dirigenziale 20 maggio 2026, nella parte in cui conferma l’interpretazione del Comune secondo cui l’art. 6 della Convenzione del 2000 imporrebbe la restituzione da parte di GIDA al Comune degli impianti di depurazione “ a seguito della cessazione del servizio ” e senza alcun corrispettivo e indennizzo; - di ogni altro atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale ai precedenti, ancorché ignoto alla ricorrente, e in particolare, per quanto occorrer possa (e in quanto atti presupposti non autonomamente lesivi) dei seguenti: - nota 15 gennaio 2026 del Comune di Prato – Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico, Datore di lavoro – U.O.C. Servizi ambientali e manutenzione territorio, avente ad oggetto “Attuazione della deliberazione AIT 8/2024 – effetti gestionali e patrimoniali sull’impianto di trattamento dei percolati e dei liquami di spurgo delle fosse settiche nel complesso di depurazione del Calice in Prato”; - nota 11 dicembre 2025 del Comune di Prato – Direzione Generale Enti e società partecipate, avente ad oggetto “Attuazione della deliberazione AIT 8/2024 recante ‘Inclusione del servizio di depurazione svolto da Gida Spa nel perimetro del servizio idrico integrato del territorio della Conferenza Territoriale n. 3 Mediovaldarno’ - Nota di Gida Spa del 01/12/2025 Protocollo 2108 – Risposta”.

Giustizia amministrativa202601211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla riconsegna gratuita al Comune degli impianti e delle dotazioni strumentali e operative di depurazione, nonché atti confermativi e presupposti relativi al passaggio degli impianti al Servizio Idrico Integrato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore uscente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Prato l'ha diffidata a riconsegnare gli impianti di Baciacavallo e Calice e le relative dotazioni, precedentemente gestiti in forza della Convenzione del 9 ottobre 2000. Il Comune ha fondato la pretesa restitutoria sulla cessazione dell'affidamento conseguente all'inclusione del servizio di depurazione nel perimetro del Servizio Idrico Integrato e sull'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione, ritenuto impositivo della restituzione degli impianti senza corrispettivo o indennizzo. La controversia cautelare ha riguardato, in particolare, il regime giuridico del trasferimento, la consistenza dei cespiti da trasferire, l'individuazione del soggetto legittimato a disporre il trasferimento e l'eventuale spettanza alla gestore uscente di un valore residuo o di subentro, alla luce della disciplina sopravvenuta del d.lgs. 152/2006 e dei rapporti tra ente locale proprietario, Autorità d'ambito, gestore uscente e gestore subentrante. Il giudice ha rilevato che la diffida indicava una data precisa per la ripresa in consegna dei beni e non costituiva una mera interlocuzione procedimentale. Ha inoltre considerato l'incertezza, risultante anche dall'istruttoria comunale e dagli atti dell'Autorità Idrica Toscana, circa la corretta delimitazione degli assets, il valore residuo già quantificato e la distinzione tra beni comunali, beni riconducibili a specifici lotti, beni assistiti da diritto di superficie e beni ritenuti extra-SII o non soggetti a restituzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, riservando ogni ulteriore valutazione alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni in rito e nel merito richiedessero un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, in quanto implicavano la ricostruzione del regime giuridico applicabile al passaggio degli impianti e la verifica della portata dell'art. 6 della Convenzione del 2000 nel quadro del d.lgs. 152/2006. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto attuale l'incidenza della diffida sulla posizione della ricorrente, poiché l'esecuzione avrebbe comportato la sottrazione della disponibilità materiale e funzionale di beni utilizzati nell'attività economica e avrebbe potuto anticipare effetti patrimoniali non facilmente reversibili prima della definizione del perimetro dei cespiti e della loro valorizzazione. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l'esigenza di conservare la res adhuc integra. Il giudice ha escluso, invece, un pregiudizio attuale alla continuità del servizio di depurazione, poiché il contrasto non riguardava né l'inclusione degli impianti nel Servizio Idrico Integrato né la prosecuzione del servizio, ma esclusivamente la regolazione patrimoniale e gestionale del passaggio. L'udienza di merito è stata fissata al 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, mediante valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora e comparazione degli interessi coinvolti.

  • art. 6 della Convenzione del 09.10.2000

    La portata dell'obbligo di restituzione degli impianti, e in particolare la gratuità del trasferimento e l'eventuale spettanza di un valore residuo o di subentro, è stata ritenuta questione controversa da approfondire nel merito.

  • d.lgs. 152/2006

    La disciplina sopravvenuta rileva per ricostruire i rapporti tra ente locale proprietario, Autorità d'ambito, gestore uscente e gestore subentrante nel passaggio degli impianti al Servizio Idrico Integrato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una diffida alla riconsegna di beni strumentali non costituisce mera interlocuzione procedimentale quando impone una data concreta per la presa in consegna e preannuncia un intervento esecutivo idoneo a incidere attualmente sulla disponibilità materiale e funzionale dei beni.
  • Quando il passaggio di impianti a un nuovo gestore è pacifico quanto alla continuità del servizio, ma resta controverso il perimetro dei cespiti, il soggetto legittimato al trasferimento e l'eventuale valore residuo o di subentro, l'esecuzione immediata dell'ordine di riconsegna può essere sospesa per evitare l'anticipazione irreversibile della soluzione patrimoniale.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di conservare la res adhuc integra prevale sull'interesse all'immediata ripresa in possesso dei beni quando l'esecuzione dell'atto incide sull'attività economica del gestore uscente e la consistenza dei beni trasferibili e la loro valorizzazione non sono ancora definitivamente accertate.
  • L'esigenza di continuità del servizio pubblico non giustifica necessariamente l'esecuzione immediata del trasferimento materiale dei beni quando la controversia riguarda esclusivamente la regolazione patrimoniale del passaggio e la temporanea conservazione dell'assetto gestionale non compromette la funzionalità del servizio.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiPatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiServizi pubbliciDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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