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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise prot. -OMISSIS- notificata alla -OMISSIS- Srl Unipersonale in data 28/11/2025 e di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-; la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 28/11/2025 avente ad oggetto “-OMISSIS- SRL. Provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione e aromi in Giugliano in Campania (NA), via -OMISSIS-”; la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. -OMISSIS-5 (conosciuta in esito all'accesso del 12.12.2025); il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12/12/2025 (notificato in pari data) avente ad oggetto “-OMISSIS- SRL (P. IVA -OMISSIS-) - Determinazione di decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione e aromi in Giugliano in Campania (NA), -OMISSIS- Sito internet: -OMISSIS-Istanza di sospensione del provvedimento di decadenza - richiesta riesame e partecipazione procedimentale. Risposta alle osservazioni presentate”; nonché - ove occorra e in parte qua l'art. 2, c. 1, let. g) della D.D. dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 83685/RU del 18.3.2021.

Giustizia amministrativa202515545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dall’autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione e aromi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato la decadenza dall’autorizzazione relativa al deposito, ritenendo che il rappresentante legale non possedesse i requisiti soggettivi previsti dal d.lgs. n. 504/1995. La decadenza era fondata sull’asserita falsità della dichiarazione resa nell’istanza di autorizzazione circa la non sottoposizione a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi. L’Amministrazione aveva rilevato che il rappresentante legale era destinatario di una citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all’art. 474, comma 2, c.p. La ricorrente ha contestato, in sede cautelare, la riconducibilità di tale fattispecie ai reati finanziari, la sussistenza di una dichiarazione non veritiera e la mancata considerazione della successiva definizione del processo penale con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. È stato inoltre dedotto il grave pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell’attività più remunerativa della società.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. In via cautelare ha osservato che il delitto previsto dall’art. 474 c.p., relativo all’introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi, è un delitto contro la fede pubblica e non appare riconducibile alla categoria dei reati finanziari, normalmente riferita ai reati tributari, societari o concernenti i mercati finanziari. Ha inoltre rilevato che, al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, il rappresentante legale non era ancora stato rinviato a giudizio, essendo il decreto di citazione diretta successivo, sicché non risultava configurabile una dichiarazione falsa. Infine, il giudice ha valorizzato il fatto che il processo penale era stato definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, circostanza non considerata dall’Amministrazione nell’adozione del provvedimento di decadenza. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, consistente nel grave pregiudizio economico derivante dalla cessazione dell’attività più remunerativa. La domanda cautelare è stata quindi accolta e il provvedimento impugnato è stato sospeso. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 19 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare fumus boni iuris e periculum in mora e per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

  • d.lgs. n. 504/1995

    Individuato quale fonte dei requisiti soggettivi richiesti per l’autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione e aromi.

  • art. 474, comma 2, c.p.

    Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

    La fattispecie è stata qualificata, ai fini cautelari, come delitto contro la fede pubblica e non come reato finanziario.

  • art. 2, comma 1, lettera g), D.D. ADM 83685/RU del 18 marzo 2021

    Disposizione regolatoria impugnata in parte qua, ma non specificamente interpretata nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio o il mantenimento di un’autorizzazione amministrativa, la categoria dei “reati finanziari” non può essere estesa a qualsiasi reato connesso all’attività commerciale: in assenza di una definizione legislativa, essa comprende ordinariamente fattispecie tributarie, societarie o relative ai mercati finanziari, connotate dalla violazione di leggi economiche o tributarie.
  • Non sussiste falsità nella dichiarazione relativa alla sottoposizione a giudizio quando, alla data di presentazione dell’istanza amministrativa, il provvedimento penale che determina tale condizione non era ancora stato adottato.
  • Nel procedimento di decadenza da un’autorizzazione, l’Amministrazione deve considerare anche gli sviluppi successivi del procedimento penale posto a fondamento della misura, inclusa la sua definizione, prima di adottare il provvedimento conclusivo.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può derivare dalla non riconducibilità del fatto contestato al presupposto normativo della decadenza e dall’assenza, alla data rilevante, della dichiarazione non veritiera; il periculum in mora può essere integrato dal grave pregiudizio economico conseguente alla cessazione dell’attività autorizzata.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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