Sentenza del 13/06/2019 n. 490 - Corte di Giustizia UE
La Corte sulla qualifica di soggetto passivo, ai fini dell'applicazione IVA, riferita all' esercizio dell' attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 9 e 10 - Soggetto passivo - Attività economica esercitata in "modo indipendente" - Nozione - Attività di membro del consiglio di vigilanza di una fondazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IVA dei compensi percepiti per l'attività di membro del consiglio di vigilanza della fondazione. La questione riguardava, in particolare, se tale attività fosse esercitata in modo indipendente ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/112/CE. Pur trattandosi di un'attività economica stabile e remunerata, il ricorrente non agiva in nome proprio, per proprio conto o sotto la propria responsabilità: i poteri appartenevano al consiglio nel suo complesso, mentre egli operava per conto e sotto la responsabilità dello stesso. Inoltre, percepiva una retribuzione fissa, non collegata alle riunioni partecipate o alle ore lavorate, e non sopportava il rischio economico dell'attività.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che un membro del consiglio di vigilanza con tali caratteristiche non esercita un'attività economica in modo indipendente e, pertanto, non è un soggetto passivo IVA per tale attività. La retribuzione stabile e forfettaria, di per sé, conferma il carattere economico dell'attività, ma l'assenza di responsabilità individuale e di rischio economico esclude l'indipendenza richiesta per l'assoggettamento all'IVA. La decisione finale sulle spese e sul procedimento nazionale è stata rimessa al giudice olandese.
Norme richiamate
Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica.
La norma richiede, oltre all'esercizio di un'attività economica, che essa sia svolta in modo indipendente. L'attività di membro del consiglio era economica perché stabile e remunerata, ma non indipendente per l'assenza di responsabilità individuale e rischio economico.
Articolo 10 della direttiva 2006/112/CE
La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente [...] esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati [...] da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione.
La disposizione esclude dall'IVA non solo i lavoratori subordinati in senso formale, ma anche chi si trova in un rapporto giuridico sostanzialmente subordinato rispetto alle condizioni di lavoro, alla retribuzione o alla responsabilità. Nel caso concreto, pur senza subordinazione gerarchica, l'assenza di autonomia sostanziale impediva di qualificare l'attività come indipendente.
Articolo 7 della legge olandese del 1968 relativa all'imposta sul fatturato
Si considera imprenditore chiunque eserciti un'attività economica in modo indipendente.
La disciplina nazionale olandese riprende il requisito dell'indipendenza previsto dalla direttiva IVA; la qualificazione come imprenditore presuppone quindi lo svolgimento autonomo dell'attività.
Massime di principio
- Per stabilire se un incarico è soggetto a IVA non basta che sia remunerato e svolto con una certa continuità: occorre verificare anche l'indipendenza effettiva dell'attività.
- L'assenza di un contratto di lavoro subordinato o di una subordinazione gerarchica formale non determina automaticamente l'assoggettamento all'IVA.
- Sono indicatori decisivi dell'indipendenza il fatto di agire in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché di sopportare il rischio economico dell'attività.
- Un compenso fisso, predeterminato e non collegato al tempo lavorato o al numero di riunioni può indicare l'assenza di rischio economico e quindi escludere la soggettività passiva IVA, soprattutto quando il soggetto opera collegialmente per conto di un organo.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: incarichi societari, istituzionali o di vigilanza possono essere esclusi dall'IVA se il titolare non ha autonomia economica e non risponde individualmente degli atti compiuti.
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