Sentenza n. 4708/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere quanto al ricorso introduttivo, la declaratoria di illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso presentata in data 1° aprile 2026 e la condanna dell’amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta; per quanto riguarda i motivi aggiunti, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento del 19 marzo 2026 del Questore di Napoli, recante diniego di permesso di soggiorno e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno; con motivi aggiunti, diniego di permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva presentato alla Questura di Napoli un'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno e, tramite il difensore, memorie difensive e istanza di accesso agli atti del procedimento in data 1° aprile 2026. A fronte dell'assenza di riscontro, ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'esibizione della documentazione, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha dichiarato di avere trasmesso la documentazione al difensore il 29 giugno 2026. Ha inoltre rappresentato che il Questore aveva adottato il 19 marzo 2026 un diniego di permesso di soggiorno, notificato il 5 giugno 2026. Il ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti, notificati e depositati l'8 luglio 2026, chiedendo l'annullamento del diniego e formulando anche una domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché la documentazione richiesta era stata trasmessa al difensore del ricorrente, sebbene dopo la proposizione del ricorso. Ha invece precisato che i motivi aggiunti contengono un'autonoma domanda di annullamento del diniego di permesso di soggiorno e che, pertanto, il processo deve proseguire con rito ordinario. L'istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti non è stata esaminata nel merito, ma è stata fissata per la camera di consiglio del 9 settembre 2026. La decisione sulle spese è stata rinviata alla sentenza definitiva. La pronuncia è quindi non definitiva e interlocutoria quanto alla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio formatosi su un'istanza di accesso, l'amministrazione mette a disposizione del richiedente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda di accesso e il giudice dichiara cessata la materia del contendere, anche se l'adempimento è intervenuto dopo il deposito del ricorso.
- I motivi aggiunti che impugnano un autonomo provvedimento amministrativo, distinto dal silenzio oggetto del ricorso introduttivo, introducono una domanda autonoma di annullamento e comportano la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario applicabile a tale domanda.
- Quando i motivi aggiunti contengono anche una domanda cautelare, quest'ultima può essere esaminata in una successiva camera di consiglio, senza che la sentenza non definitiva sulla domanda di accesso anticipi il giudizio sulla legittimità del provvedimento impugnato.
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