Sentenza del 20/04/2021 n. 557 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Addizionale I.R.E.S. su extraprofitti - Robin Hood Tax - incostituzionalità - effetto ex nunc - è tale - effetto sui giudizi pendenti - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015, sostenendo che la dichiarata incostituzionalità dell'addizionale I.R.E.S. dovesse produrre effetti tali da avvantaggiare anche i giudizi già pendenti alla data della pronuncia (o, secondo la tesi più ampia, avere efficacia retroattiva). La resistente militava per il pieno rispetto della modulazione degli effetti disposta dalla Consulta (effetto ex nunc) e per l'applicazione dell'orientamento della Corte ai casi attualmente pendenti nel senso indicato dalla giurisprudenza amministrativa/tributaria
La decisione
Il giudice ha ritenuto coerente con l'ordinamento l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2015 individuata come avente effetto ex nunc e non ex tunc. Ha altresì precisato che la scelta della Consulta di riconoscere un effetto meramente ultrattivo (ex nunc) non viene attenuata dall'esistenza della litispendenza: la modulazione ex nunc si applica anche ai giudizi pendenti alla data della pronuncia e non soltanto ai rapporti non ancora instaurati secondo la tesi prospettata dal contribuente. Ne consegue che i periodi anteriori all'effetto ex nunc non beneficiano dell'annullamento automatico dell'addizionale, mentre i rapporti o le vicende processuali ancora aperte alla data della sentenza devono essere trattate alla luce della dichiarata incostituzionalità a decorrere da quella data
Norme richiamate
Corte Costituzionale, sentenza n. 10/2015
ha dichiarato l'incostituzionalità dell'addizionale I.R.E.S. (cd. Robin Hood Tax) e ha modulato gli effetti della pronuncia disponendone l'efficacia ex nunc; la decisione, pur non avendo effetto retroattivo, ha efficacia ultrattiva nei confronti dei giudizi pendenti alla data della pronuncia
Addizionale I.R.E.S. (cd. Robin Hood Tax)
norma fiscale impugnata che prevedeva un prelievo sugli extraprofitti e che è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della Consulta
Massime di principio
- Effetto ex nunc vs ex tunc: quando la Consulta dichiara l'incostituzionalità con efficacia ex nunc, la norma cessa di produrre effetti solo dalla data indicata nella pronuncia; non produce cioè effetti retroattivi sui rapporti definitivamente conclusi prima di quella data.
- Giudizi pendenti: la modulazione degli effetti in senso ex nunc non impedisce che la pronuncia sia operativa nei giudizi già pendenti alla data della decisione; la litispendenza non obbliga ad estendere gli effetti retroattivamente, ma nemmeno esclude l'applicazione della decisione alle controversie non ancora decise.
- Differenza tra atti definitivi e procedimenti pendenti: le sentenze passate in giudicato e gli atti definitivamente esecutivi anteriori all'effetto ex nunc non sono automaticamente annullati; invece le domande o impugnazioni ancora in corso devono essere esaminate alla luce dell'incostituzionalità dichiarata a partire dalla data della pronuncia.
- Ripercussioni pratiche per il contribuente: in caso di effetto ex nunc è improbabile ottenere rimborsi per pagamenti effettuati anteriormente alla data di efficacia della pronuncia, salvo diverse disposizioni normative o specifiche regole sul recupero; è invece possibile ottenere la ricaduta favorevole della pronuncia sui procedimenti non ancora definiti.
- Strategia processuale consigliata: verificare la data di entrata in vigore della pronuncia costituzionale, verificare lo stato processuale (pendente vs definitivo), sollevare l'eccezione di costituzionalità nei giudizi in corso quando pertinente, e chiedere al giudice di applicare la decisione della Consulta con gli effetti consentiti (es. estensione agli atti non ancora definitivi).
- Limiti: solo la Consulta può modulare effetti in senso ex nunc/ex tunc; il giudice ordinario deve rispettare la modulazione indicata, salvo che sussistano profili di applicazione differenziata espressi nella pronuncia stessa.
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