Cassazione Penale, Ordinanza n. 24769/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva ravvisato una condotta violenta tenuta nei confronti di militari operanti durante un controllo. Con il primo motivo ha denunciato l'inosservanza degli artt. 337 c.p. e 535 c.p.p.; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 582, 585, 576 n. 5-bis c.p. e un vizio di motivazione. La censura, per come sintetizzata nell'ordinanza, mirava sostanzialmente a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la motivazione della Corte d'appello, reputandola completa e logicamente coerente, nella parte in cui aveva accertato l'uso di violenza fisica contro i militari in due momenti distinti e la finalità di impedire il compimento del controllo, cioè di un atto d'ufficio. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma evocata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica della condotta violenta posta in essere contro i militari operanti, ritenuta però non utilmente scrutinabile in cassazione nella prospettiva difensiva proposta.
art. 535 c.p.p.
Richiamato quale parametro processuale dalla difesa; la Corte non ravvisa violazioni, poiché la doglianza si traduce in una diversa lettura delle prove.
art. 582 c.p.
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità sostanziale e per richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 585 c.p.
Norma richiamata nel secondo motivo di ricorso; non viene accolta alcuna prospettazione difensiva sul punto.
art. 576 n. 5-bis c.p.
Norma evocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della diversa qualificazione prospettata perché la censura è inammissibile come sollecitazione a una nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione, ma si limitano a opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- Ai fini della configurazione della resistenza a pubblico ufficiale, è decisiva la verifica della violenza o minaccia finalizzata a impedire o turbare il compimento di un atto d'ufficio; una motivazione di merito che accerti tali elementi, se logicamente congrua, resiste al sindacato di legittimità.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione completa e coerente sull'uso della violenza e sulla finalità impeditiva dell'atto d'ufficio, il ricorso che non individui specifici errori giuridici è destinato all'inammissibilità.
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