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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/183

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a determinate categorie di suini e pollame

Normativa europea32025R0183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le condizioni d’uso dell’acido nonanoico come additivo per mangimi, modificando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. Sulla base del parere EFSA del 1° febbraio 2024, la Commissione innalza il tenore massimo raccomandato da 5 a 100 mg/kg di mangime completo per specifiche categorie di pollame e suini. Per le altre specie e categorie rimane invariato il limite di 5 mg/kg. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di acido nonanoico, elevando il tenore massimo raccomandato in determinate categorie di suini e pollame.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi contenenti acido nonanoico autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, con effetto per il settore dell’alimentazione animale nell’Unione europea. La modifica riguarda in particolare tutto il pollame da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, tutti i suidi da ingrasso e i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi; per le altre specie e categorie di animali resta fermo il limite di 5 mg/kg di mangime completo (al 12% di umidità).

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183: acido nonanoico come additivo per mangimi

Il regolamento modifica il regime autorizzativo dell’acido nonanoico contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. L’intervento discende dalla valutazione scientifica dell’EFSA e mira ad adeguare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per alcune categorie di animali, senza incidere sul resto dell’autorizzazione.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, modifica e condizioni di utilizzo degli additivi. La misura è adottata sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sul parere EFSA del 1° febbraio 2024, richiesto per verificare se l’autorizzazione dell’acido nonanoico restasse conforme alle condizioni di sicurezza di cui all’articolo 5 a fronte della modifica dei termini dell’autorizzazione.

Valutazioni scientifiche richiamate

Nel considerando la Commissione riporta che l’EFSA ha concluso che l’acido nonanoico è sicuro, alla concentrazione di 100 mg/kg di mangime, per:

  • tutto il pollame da ingrasso;
  • tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
  • tutti i suidi da ingrasso;
  • i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi.

L’EFSA ha inoltre ritenuto che la modifica non alteri le conclusioni già raggiunte nel parere del 5 aprile 2013 quanto a sicurezza per i consumatori e per l’ambiente. Poiché l’acido nonanoico è riconosciuto come aroma per gli alimenti e la sua funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia. L’Autorità non ha invece potuto esprimersi sul potere di irritazione cutanea e oculare né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

Modifica introdotta al regolamento (UE) 2017/53

L’articolo 1 sostituisce il punto 3 della voce relativa all’acido nonanoico nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. Il nuovo testo stabilisce un limite massimo raccomandato di 100 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per le quattro categorie di animali sopra indicate, mentre per tutte le altre specie e categorie il limite resta pari a 5 mg/kg.

Effetti pratici per gli operatori del settore

Per fabbricanti di mangimi, distributori e utilizzatori, il regolamento comporta un ampliamento del margine autorizzato di impiego dell’acido nonanoico nei mangimi destinati a specifiche categorie di pollame e suini. Restano invece invariati i limiti per gli altri animali, per i quali continua ad applicarsi il valore di 5 mg/kg di mangime completo.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti di inclusione dell’acido nonanoico

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, alla voce relativa all’acido nonanoico, il punto 3 è sostituito. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva, per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, è fissato a 100 mg per tutto il pollame da ingrasso, 100 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, 100 mg per i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi, 100 mg per tutti i suidi da ingrasso, e 5 mg per altre specie e categorie di animali.

Base giuridica e motivazione scientifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La modifica è giustificata dal parere EFSA del 1° febbraio 2024, che ha ritenuto l’acido nonanoico sicuro per le categorie interessate alla concentrazione di 100 mg/kg di mangime e ha escluso impatti negativi aggiuntivi per consumatori e ambiente rispetto al precedente parere del 5 aprile 2013.

Conferma dell’idoneità dell’autorizzazione

La Commissione ritiene che l’autorizzazione del preparato di acido nonanoico continui a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 anche con l’aumento del livello massimo di inclusione per le categorie di pollame e suini indicate.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleautorizzazione degli additivisicurezza alimentarezootecnia

Testo integrale

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