Regolamento (UE) 2025/183
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/53 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo di un additivo per mangimi costituito da acido nonanoico destinato a determinate categorie di suini e pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni d’uso dell’acido nonanoico come additivo per mangimi, modificando il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. Sulla base del parere EFSA del 1° febbraio 2024, la Commissione innalza il tenore massimo raccomandato da 5 a 100 mg/kg di mangime completo per specifiche categorie di pollame e suini. Per le altre specie e categorie rimane invariato il limite di 5 mg/kg. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’autorizzazione dell’additivo per mangimi a base di acido nonanoico, elevando il tenore massimo raccomandato in determinate categorie di suini e pollame.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi contenenti acido nonanoico autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, con effetto per il settore dell’alimentazione animale nell’Unione europea. La modifica riguarda in particolare tutto il pollame da ingrasso, tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, tutti i suidi da ingrasso e i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi; per le altre specie e categorie di animali resta fermo il limite di 5 mg/kg di mangime completo (al 12% di umidità).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/183: acido nonanoico come additivo per mangimi
Il regolamento modifica il regime autorizzativo dell’acido nonanoico contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. L’intervento discende dalla valutazione scientifica dell’EFSA e mira ad adeguare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per alcune categorie di animali, senza incidere sul resto dell’autorizzazione.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, che disciplina autorizzazione, modifica e condizioni di utilizzo degli additivi. La misura è adottata sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e si fonda sul parere EFSA del 1° febbraio 2024, richiesto per verificare se l’autorizzazione dell’acido nonanoico restasse conforme alle condizioni di sicurezza di cui all’articolo 5 a fronte della modifica dei termini dell’autorizzazione.
Valutazioni scientifiche richiamate
Nel considerando la Commissione riporta che l’EFSA ha concluso che l’acido nonanoico è sicuro, alla concentrazione di 100 mg/kg di mangime, per:
- tutto il pollame da ingrasso;
- tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;
- tutti i suidi da ingrasso;
- i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi.
L’EFSA ha inoltre ritenuto che la modifica non alteri le conclusioni già raggiunte nel parere del 5 aprile 2013 quanto a sicurezza per i consumatori e per l’ambiente. Poiché l’acido nonanoico è riconosciuto come aroma per gli alimenti e la sua funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia. L’Autorità non ha invece potuto esprimersi sul potere di irritazione cutanea e oculare né sul potenziale di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
Modifica introdotta al regolamento (UE) 2017/53
L’articolo 1 sostituisce il punto 3 della voce relativa all’acido nonanoico nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53. Il nuovo testo stabilisce un limite massimo raccomandato di 100 mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per le quattro categorie di animali sopra indicate, mentre per tutte le altre specie e categorie il limite resta pari a 5 mg/kg.
Effetti pratici per gli operatori del settore
Per fabbricanti di mangimi, distributori e utilizzatori, il regolamento comporta un ampliamento del margine autorizzato di impiego dell’acido nonanoico nei mangimi destinati a specifiche categorie di pollame e suini. Restano invece invariati i limiti per gli altri animali, per i quali continua ad applicarsi il valore di 5 mg/kg di mangime completo.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti di inclusione dell’acido nonanoico
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/53, alla voce relativa all’acido nonanoico, il punto 3 è sostituito. Il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva, per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%, è fissato a 100 mg per tutto il pollame da ingrasso, 100 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, 100 mg per i suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di suidi, 100 mg per tutti i suidi da ingrasso, e 5 mg per altre specie e categorie di animali.
Base giuridica e motivazione scientifica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La modifica è giustificata dal parere EFSA del 1° febbraio 2024, che ha ritenuto l’acido nonanoico sicuro per le categorie interessate alla concentrazione di 100 mg/kg di mangime e ha escluso impatti negativi aggiuntivi per consumatori e ambiente rispetto al precedente parere del 5 aprile 2013.
Conferma dell’idoneità dell’autorizzazione
La Commissione ritiene che l’autorizzazione del preparato di acido nonanoico continui a soddisfare le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 anche con l’aumento del livello massimo di inclusione per le categorie di pollame e suini indicate.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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