Regolamento (UE) 2025/193
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/193 della Commissione, del 31 gennaio 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei CBS 143953, di subtilisina prodotta con Bacillus subtilis CBS 143946 e di alfa-amilasi prodotta con Bacillus amyloliquefaciens CBS 143954 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole e all’autorizzazione di nuovi usi di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le altre specie e categorie di pollame (titolare dell’autorizzazione: Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (CE) n. 1087/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi, subtilisina e alfa-amilasi per alcune specie di pollame e ne autorizza nuovi usi per ulteriori categorie di pollame. La Commissione si basa sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia, e introduce misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, abroga le precedenti autorizzazioni del 2009 e del 2011 e disciplina un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte.
Rinnovo dell’autorizzazione e autorizzazione di nuovi usi di un preparato enzimatico (endo-1,4-beta-xilanasi, subtilisina e alfa-amilasi) come additivo per mangimi per diverse categorie di pollame, con abrogazione delle precedenti autorizzazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in particolare, all’immissione sul mercato e all’uso di un preparato enzimatico autorizzato come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione. Il regolamento riguarda i mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, nonché, in estensione, per tutte le altre specie e categorie di pollame indicate nell’allegato: specie di pollame da ingrasso diverse da polli e tacchini, specie allevate per la riproduzione e specie allevate per la produzione di uova, incluse le specie da produzione di uova diverse dalle galline ovaiole, con esclusione delle anatre per i nuovi usi autorizzati. Prevede anche disposizioni transitorie per prodotti e mangimi già fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2025 e del 2026.
Rinnovo e ampliamento dell’autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/193 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico costituito da endo-1,4-beta-xilanasi, subtilisina e alfa-amilasi, già autorizzato per talune specie di pollame, e ne estende l’impiego a ulteriori categorie di pollame. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 18 aprile 2024, che ha ritenuto il preparato sicuro per animali, consumatori e ambiente e idoneo sotto il profilo dell’efficacia alle condizioni indicate.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e osserva che il preparato era già stato autorizzato, per 10 anni, con i regolamenti (CE) n. 1087/2009 e (UE) n. 389/2011. La nuova domanda di rinnovo, presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, includeva anche una richiesta di modifica delle condizioni originarie per i tacchini da ingrasso, con riduzione del tenore minimo raccomandato. Parallelamente, una seconda domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7, riguardava l’autorizzazione di nuovi usi per ulteriori specie e categorie di pollame.
L’EFSA ha concluso che il preparato è sicuro per polli da ingrasso, anatre, tacchini da ingrasso e galline ovaiole, con estensione della valutazione a tutte le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione e allevate per la produzione di uova, nonché a tutte le specie di pollame destinate alla produzione di uova. Ha inoltre rilevato che il preparato è un lieve irritante per pelle e occhi, non è sensibilizzante cutaneo ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie. Non sono state ritenute necessarie specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione e condizioni d’impiego
Il regolamento rinnova l’autorizzazione per l’uso del preparato in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole e autorizza nuovi impieghi per:
- tutte le specie di pollame da produzione di uova diverse dalle galline ovaiole, escluse le anatre;
- tutte le specie di pollame da ingrasso diverse da polli e tacchini, escluse le anatre;
- tutte le specie di pollame allevate per la riproduzione;
- tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova.
L’allegato qualifica l’additivo come appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione. Indica inoltre la composizione minima del preparato: endo-1,4-beta-xilanasi 1 500 U/g, subtilisina 20 000 U/g e alfa-amilasi 2 000 U/g, in forma solida.
Tenori minimi per specie o categoria animale
Le condizioni di impiego riportate nell’allegato prevedono i seguenti tenori minimi per kg di mangime completo con umidità al 12 %:
- per le anatre: 75 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 1 000 U di subtilisina e 100 U di alfa-amilasi;
- per le specie di pollame da ingrasso, allevate per la riproduzione o allevate per la produzione di uova, escluse le anatre: 187,5 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 2 500 U di subtilisina e 250 U di alfa-amilasi;
- per le specie di pollame da produzione di uova, escluse le anatre: 300 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 4 000 U di subtilisina e 400 U di alfa-amilasi.
L’EFSA ha ritenuto il preparato efficace ai livelli sopra indicati, distinguendo tra anatre, tacchini da ingrasso e le ulteriori categorie di pollame contemplate dal nuovo atto.
Sicurezza degli utilizzatori e indicazioni etichettatura
La Commissione afferma che devono essere adottate misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo. In allegato, si prescrive agli operatori del settore mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi; ove ciò non sia possibile, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Inoltre, nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni e regime transitorio
A seguito del rinnovo e della nuova autorizzazione, il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1087/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011. Per evitare discontinuità commerciali, viene previsto un periodo transitorio:
- i preparati e le premiscele per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 in conformità alla normativa previgente, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 in conformità alla normativa previgente, possono parimenti restare commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La fine del periodo di autorizzazione è fissata, per l’additivo in questione, al 23 febbraio 2035.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per i usi già esistenti
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato enzimatico, classificato come additivo zootecnico e promotore della digestione, per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, alle condizioni indicate nell’allegato.
Autorizzazione di nuovi usi
L’articolo 2 autorizza il medesimo preparato per tutte le specie di pollame (escluse le anatre) da produzione di uova diverse dalle galline ovaiole, da ingrasso diverse da polli e tacchini, allevate per la riproduzione e allevate per la produzione di uova, alle condizioni previste nell’allegato.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
L’articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 1087/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011, che avevano originariamente autorizzato il preparato per polli da ingrasso, anatre, tacchini da ingrasso e galline ovaiole.
Misure transitorie per scorte e prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 4 consente che il preparato e le premiscele per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, anatre e galline ovaiole, prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 secondo la normativa previgente, continuino a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 secondo la normativa previgente, vale la stessa regola di esaurimento scorte.
Data di entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni tecniche nell’allegato
L’allegato riporta il numero di identificazione 4a10, il titolare dell’autorizzazione Genencor International B.V., la composizione minima dell’additivo e i tenori minimi per specie/categoria: anatre (75 U di endo-1,4-beta-xilanasi, 1 000 U di subtilisina e 100 U di alfa-amilasi/kg), pollame da ingrasso, allevato per la riproduzione o per la produzione di uova, escluse le anatre (187,5 U, 2 500 U e 250 U/kg), pollame da produzione di uova escluse le anatre (300 U, 4 000 U e 400 U/kg). La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 23 febbraio 2035.
Prescrizioni d’uso e sicurezza per gli utilizzatori
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
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