Regolamento (UE) 2025/188
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/188 della Commissione, del 31 gennaio 2025, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 come additivo per mangimi nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. L’autorizzazione è concessa per tutte le specie animali, ma con condizioni specifiche: protezione dalla degradazione ruminale per i ruminanti, uso consentito anche nell’acqua di abbeveraggio, obblighi informativi in ეტichetta e misure per limitare l’esposizione degli utilizzatori a endotossine e polveri. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 23 febbraio 2035.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso e di etichettatura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché all’impiego dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste condizioni specifiche per i ruminanti, per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e per la tutela degli utilizzatori; il periodo di autorizzazione è limitato fino al 23 febbraio 2035.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/188 della Commissione autorizza l’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e tiene conto del parere EFSA del 12 marzo 2024.
Contesto e valutazione scientifica
Dai considerando emerge che la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata della documentazione richiesta. L’EFSA ha ritenuto l’additivo sicuro per le specie bersaglio non ruminanti, per i consumatori e per l’ambiente, ma ha segnalato alcuni profili di attenzione: possibile aumento di scatolo nei ruminanti se il triptofano non è protetto, rischio di squilibri aminoacidici e problemi igienici in caso di somministrazione simultanea nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, e rischio per gli utilizzatori dovuto all’esposizione a endotossine per inalazione. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Ambito di autorizzazione
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato come additivo della categoria "additivi nutrizionali" e del gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e copre sia l’impiego nei mangimi sia, espressamente, nell’acqua di abbeveraggio.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’allegato qualifica il prodotto come polvere contenente almeno il 98% di L-triptofano sulla sostanza secca e non oltre lo 0,5% di acqua. È previsto un contenuto massimo di 10 mg/kg di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). La sostanza attiva è L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460, formula chimica C11H12N2O2 e numero CAS 73-22-3.
Condizioni d’uso e cautele specifiche
Il regolamento impone che, se l’additivo è utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti, esso sia protetto dalla degradazione ruminale. È inoltre richiesto che l’utilizzatore tenga conto dell’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali, soprattutto quando l’L-triptofano è somministrato nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato conferma che l’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.
Etichettatura, istruzioni d’uso e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichettatura deve riportare una specifica avvertenza relativa al rischio di squilibri tra aminoacidi in caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio.
Per la tutela dei lavoratori, l’allegato stabilisce che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione dell’additivo devono garantire un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per eliminare o ridurre i rischi; se ciò non è sufficiente, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Metodi di analisi
Per l’identificazione dell’L-triptofano nell’additivo è richiamata la monografia "L-tryptophan" del Food Chemical Codex. Per la determinazione del triptofano nell’additivo e nelle premiscele si applica la cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD) secondo EN ISO 13904. Per i mangimi composti si applica l’HPLC-FLD ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
Il periodo di autorizzazione termina il 23 febbraio 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Base normativa e valutazione di sicurezza
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando si richiama il parere EFSA del 12 marzo 2024, che conclude per la sicurezza per le specie bersaglio non ruminanti, per i consumatori e per l’ambiente, ma segnala criticità per i ruminanti senza protezione ruminale, per la somministrazione simultanea in mangimi e acqua di abbeveraggio e per gli utilizzatori in relazione a endotossine e polveri.
Condizioni d’uso per i ruminanti e per l’acqua di abbeveraggio
L’allegato prevede che l’L-triptofano possa essere utilizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se impiegato nell’alimentazione dei ruminanti, l’operatore deve assicurare che sia protetto dalla degradazione ruminale. L’etichetta deve inoltre avvertire di considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio.
Specifiche del prodotto e metodo di analisi
L’additivo è descritto come polvere con tenore minimo di L-triptofano del 98% sulla sostanza secca e contenuto di acqua non superiore allo 0,5%; il tenore massimo di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT) è pari a 10 mg/kg. La sostanza attiva è L-triptofano prodotto con Escherichia coli CGMCC 7.460, formula C11H12N2O2, CAS 73-22-3. Sono previsti metodi analitici specifici per identificazione e determinazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti, richiamando il Food Chemical Codex, l’EN ISO 13904 e il regolamento (CE) n. 152/2009.
Obblighi informativi, etichettatura e misure di protezione
Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichettatura deve riportare la frase obbligatoria sugli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali. Inoltre, il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori e, se ciò non basta, utilizzare dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Durata dell’autorizzazione e data finale
Il periodo di autorizzazione termina il 23 febbraio 2035.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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