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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/182

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/182 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/901 al fine di correggere la formula chimica del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato

Normativa europea32025R0182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale presente nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/901, relativo all’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di riboflavina 5′-fosfato. La modifica riguarda esclusivamente la formula chimica del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato, che viene sostituita con quella corretta. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica della formula chimica del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato autorizzato come additivo per mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/901, limitatamente alla voce relativa all’additivo per mangimi identificato con il numero 3a 826, e quindi agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto con Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984). La rettifica incide sulla caratterizzazione chimica dell’additivo autorizzato per tutte le specie animali nell’Unione europea; il testo è inoltre rilevante ai fini del SEE.

Rettifica della formula chimica del sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/182 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/901, relativo all’autorizzazione di taluni additivi per mangimi a base di vitamina B2. La Commissione precisa che la sostanza sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotta con Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984) era già autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ma la sua formula chimica nella caratterizzazione risultava inesatta.

Ambito e finalità della rettifica

La modifica riguarda esclusivamente la voce dell’allegato del regolamento (UE) 2019/901 corrispondente al numero di identificazione 3a 826. L’intervento non introduce una nuova autorizzazione, né modifica la durata dell’autorizzazione o le condizioni generali d’impiego dell’additivo; si limita a sostituire la formula chimica errata con quella corretta. La rettifica è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2.

Contenuto della correzione

Nella colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi" dell’allegato del regolamento 2019/901, la formula "C17H22N4O9PNa" viene sostituita da "C17H20N4O9PNa". La correzione riguarda quindi un elemento tecnico-identificativo della sostanza autorizzata, rilevante per la corretta descrizione del prodotto nel quadro regolatorio europeo.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione e negli ordinamenti nazionali.

Disposizioni principali

Rettifica della formula chimica nell’allegato del regolamento 2019/901

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/901, alla voce corrispondente al numero di identificazione 3a 826 e nella colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi", la formula "C17H22N4O9PNa" è sostituita dalla formula corretta "C17H20N4O9PNa".

Ambito della modifica

La rettifica riguarda il sale monosodico di riboflavina 5′-fosfato prodotto con Bacillus subtilis (DSM 17339 e/o DSM 23984), già autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/901.

Base giuridica e contesto autorizzativo

Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro dell’autorizzazione degli additivi per mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi per l'alimentazione animalesicurezza alimentaremercato interno

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