Regolamento (UE) 2025/187
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/187 della Commissione, del 31 gennaio 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge alcuni errori materiali contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di specifici additivi per mangimi. In particolare rettifica la composizione e la caratterizzazione del diacetato di sodio, elimina una voce errata sull'acetato di calcio, corregge l'indicazione delle specie animali destinatarie per tre additivi e precisa che il tenore massimo per l'acido lattico è riferito alla sostanza attiva. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per consentire l'esaurimento delle scorte già prodotte ed etichettate secondo la disciplina precedente.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 in materia di autorizzazione di alcuni additivi per mangimi, con correzione delle caratteristiche tecniche, delle specie destinatarie e di un riferimento al tenore massimo per l'acido lattico.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi acido acetico (1a260), diacetato di sodio (1a262), acetato di calcio (1a263) e acido lattico (1a270), nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che li contengono. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi e gli utilizzatori finali nell'Unione europea, con disciplina specifica per animali da produzione alimentare e animali non da produzione alimentare; le nuove rettifiche incidono sulle indicazioni autorizzative già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date, con possibilità di commercializzazione e utilizzo fino a esaurimento scorte.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 sugli additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/187 della Commissione interviene come atto di rettifica del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, che aveva autorizzato diversi additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione precisa che le correzioni riguardano errori materiali relativi alla descrizione tecnica di alcuni additivi, all'individuazione delle specie animali destinatarie e alla corretta base di calcolo di un tenore massimo per l'acido lattico.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sull'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale. Dai considerando emerge che, per l'acetato di calcio, il diacetato di sodio e l'acido acetico, la sicurezza d'uso è stata valutata dall'EFSA in precedenti pareri; tuttavia, per i ruminanti è stata riconosciuta la sicurezza senza necessità di fissare un tenore massimo. La Commissione evidenzia che non vi sono ragioni di sicurezza tali da imporre l'efficacia immediata delle rettifiche, giustificando così l'introduzione di un periodo transitorio.
Rettifiche tecniche all'allegato del regolamento 2022/415
Il cuore del regolamento è la correzione dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415.
Per l'acetato di calcio (1a263), nella sezione relativa alla caratterizzazione della sostanza attiva viene eliminata la dicitura "Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg", ritenuta inserita erroneamente.
Per il diacetato di sodio (1a262), la Commissione sostituisce integralmente il testo relativo alla composizione dell'additivo e alla caratterizzazione della sostanza attiva. La nuova formulazione specifica che l'additivo è costituito da diacetato di sodio in forma solida con purezza almeno pari al 97 %, che la sostanza attiva è il diacetato di sodio anidro e triidrato, identificato con formula NaC4H7O4 e numero CAS 126-96-5, e che la composizione comprende acetato di sodio almeno al 58 %, acido acetico almeno al 39 %, acqua non oltre il 2 %, nonché acido formico e altri composti ossidabili entro il limite di 1 g/kg.
Per l'acido lattico (1a270), la rettifica chiarisce che il limite indicato nella colonna "Tenore minimo/tenore massimo" deve essere espresso in milligrammi di sostanza attiva per chilogrammo di mangime completo con umidità al 12 %, e non in milligrammi di additivo.
Correzione delle specie animali interessate
Il regolamento modifica anche la colonna relativa alle specie o categorie di animali per tre additivi: acido acetico (1a260), diacetato di sodio (1a262) e acetato di calcio (1a263). La categoria originaria "Pollame, suini, animali da compagnia" viene sostituita con "Tutte le specie animali diverse dai pesci e dai ruminanti". Parallelamente, la categoria "Tutte le altre specie animali diverse dai pesci" viene sostituita con "Ruminanti". La rettifica allinea quindi il campo di autorizzazione alle valutazioni di sicurezza richiamate nei considerando.
Regime transitorio
Per evitare interruzioni commerciali e consentire agli operatori di adeguarsi, il regolamento introduce un regime transitorio articolato.
- Gli additivi acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, nonché le premiscele che li contengono, se prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 secondo la normativa precedente, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
- I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi o premiscele, se prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 e destinati ad animali da produzione alimentare, possono anch'essi restare sul mercato fino a esaurimento scorte.
- Per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è più esteso: i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2027 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle schede tecniche degli additivi
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è corretto nella colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi". Per l'acetato di calcio (1a263) è soppressa la dicitura "Sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg" sotto il titolo "Caratterizzazione della sostanza attiva". Per il diacetato di sodio (1a262) il testo relativo a "Composizione dell'additivo" e "Caratterizzazione della sostanza attiva" è sostituito con una formulazione dettagliata che indica, tra l'altro, diacetato di sodio ≥ 97 %, forma solida, formula NaC4H7O4, numero CAS 126-96-5, acetato di sodio ≥ 58 %, acido acetico ≥ 39 %, acqua ≤ 2 %, e limite per acido formico e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg, con produzione mediante sintesi chimica.
Correzione delle specie o categorie di animali
Nella quarta colonna dell'allegato, per l'acido acetico (1a260), il diacetato di sodio (1a262) e l'acetato di calcio (1a263), la categoria "Pollame, suini, animali da compagnia" è sostituita da "Tutte le specie animali diverse dai pesci e dai ruminanti". Inoltre, la categoria "Tutte le altre specie animali diverse dai pesci" è sostituita da "Ruminanti".
Precisazione del tenore massimo per l'acido lattico
Per l'acido lattico (1a270), nella sesta colonna "Tenore minimo/tenore massimo", l'indicazione "mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %" è sostituita da "mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %", chiarendo che il limite si riferisce alla sostanza attiva e non all'additivo.
Misure transitorie per l'esaurimento delle scorte
Gli additivi acido acetico (1a260), diacetato di sodio (1a262) e acetato di calcio (1a263), nonché le premiscele che li contengono, prodotti ed ეტichettati prima del 23 agosto 2025 conformemente alle norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali additivi o premiscele, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 se destinati ad animali da produzione alimentare, e prima del 23 febbraio 2027 se destinati ad animali non da produzione alimentare, possono anch'essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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