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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/181

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/181 della Commissione, del 31 gennaio 2025, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 per quanto riguarda l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416

Normativa europea32025R0181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica un errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393, che aveva abrogato in modo improprio il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416. La Commissione precisa che l’autorizzazione del bisolfato di sodio per gli animali acquatici doveva rimanere in vigore fino al 10 settembre 2025, e modifica di conseguenza il testo dell’articolo 3 del regolamento del 2024. La misura entra in vigore con urgenza e si applica retroattivamente dal 30 settembre 2024 per evitare perturbazioni del mercato e effetti negativi sugli operatori.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 per correggere l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 in materia di autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, alla disciplina UE sull’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. Incide in particolare sulle utilizzazioni del bisolfato di sodio per determinate specie o categorie di animali, distinguendo tra animali acquatici e altre specie/ categorie autorizzate. La rettifica ha efficacia nell’ordinamento degli Stati membri ed è applicabile retroattivamente dal 30 settembre 2024, data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 sul bisolfato di sodio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/181 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 in materia di autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi. La Commissione chiarisce che l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 era stata disposta erroneamente, poiché tale atto manteneva ancora autorizzazioni specifiche per gli animali acquatici fino al 10 settembre 2025.

Contesto normativo e finalità della rettifica

Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. Dai considerando emerge che il regolamento (UE) 2024/2393 aveva rinnovato per 10 anni l’autorizzazione del bisolfato di sodio per talune specie animali e aveva contestualmente abrogato il regolamento (UE) 2015/1416. Tuttavia, quest’ultimo regolamento continuava a disciplinare l’uso del prodotto per gli animali acquatici, ragione per cui la sua abrogazione integrale è stata giudicata errata.

Modifica sostanziale dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2393

L’articolo unico del regolamento di rettifica sostituisce l’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2393. La nuova formulazione non conferma l’eliminazione totale del regolamento (UE) 2015/1416, ma ne dispone la modifica puntuale per conservare le autorizzazioni ancora valide.

In particolare:

  • nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1416, nella quinta colonna "Specie o categoria di animali", la dicitura "Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni" è sostituita con "Animali acquatici";
  • le categorie "Gatti" e "Visoni" sono soppresse;
  • nell’ottava colonna, intitolata "Tenore massimo", le voci "20 000" e "10 000" sono soppresse;
  • nell’allegato II, nella quinta colonna, la categoria ampia originaria è sostituita con "Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti".

Effetti pratici per gli operatori

La rettifica ha un effetto chiaramente conservativo rispetto alle autorizzazioni già esistenti per il bisolfato di sodio negli animali acquatici. Per gli operatori del settore mangimistico ciò comporta la continuità del quadro autorizzatorio per le categorie indicate fino al 10 settembre 2025, evitando che l’errore di abrogazione produca incertezza applicativa o interruzioni nella commercializzazione e nell’impiego dell’additivo.

Entrata in vigore e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la disposizione più rilevante sotto il profilo operativo è l’applicazione retroattiva a decorrere dal 30 settembre 2024, cioè dalla data di entrata in applicazione del regolamento (UE) 2024/2393. In questo modo la Commissione neutralizza gli effetti dell’errore sin dall’origine della disciplina rettificata.

Valore giuridico

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE. Non introduce una nuova disciplina autonoma, ma corregge il testo di un precedente regolamento di esecuzione per garantire coerenza normativa e certezza del diritto.

Disposizioni principali

Rettifica dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/2393

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 è sostituito integralmente. La modifica non conferma l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416, ma la corregge per mantenere la disciplina relativa al bisolfato di sodio nelle ipotesi ancora autorizzate.

Correzione delle autorizzazioni per il bisolfato di sodio

Nel regolamento (UE) 2015/1416, l’allegato I viene corretto sostituendo nella quinta colonna la categoria "Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni" con "Animali acquatici" e sopprimendo le categorie "Gatti" e "Visoni"; nell’ottava colonna le voci "20 000" e "10 000" sono soppresse. Nell’allegato II, la quinta colonna è modificata sostituendo la precedente categoria ampia con "Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti".

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2024, così da allinearsi alla data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2393.

Ragioni dell’urgenza

La rettifica è adottata per evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori derivanti dalla precedente e erronea abrogazione del regolamento (UE) 2015/1416. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

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