Cassazione Civile, Ordinanza n. 24156/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia riguarda la vendita di un immobile costruito dalla società poi fallita e ceduto alla società controllante a un prezzo inferiore al costo di costruzione indicato nella delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione. Il fallimento ha chiesto in primo grado la declaratoria di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, richiamando gli artt. 1418, 2634 c.c. e la disciplina penale fallimentare, oppure l'annullamento per conflitto di interessi ex artt. 2391 o 1394 c.c., oltre al risarcimento dei danni. La corte d'appello ha escluso la prova del dolo diretto a danneggiare la società e ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 2391 c.c., osservando che il fallimento avrebbe dovuto impugnare la delibera autorizzativa. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica in tema di nullità del contratto ex art. 1418 c.c. in relazione all'art. 2634 c.c. e all'art. 216 l. fall.; 2) nullità per omessa pronuncia e erronea applicazione della disciplina del conflitto di interessi, sostenendo che la fattispecie fosse ricondotta all'art. 1394 c.c. e che comunque la delibera autorizzativa fosse stata disattesa nella parte relativa al prezzo minimo; 3) omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 112 c.p.c., fondata sulla direzione e coordinamento esercitata dalla controllante e sulla lesione dell'integrità patrimoniale della società controllata e dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che la censura sulla nullità per contrarietà a norme imperative non colpisse la reale ratio della decisione di merito, fondata sulla mancata prova del dolo di danneggiare la società; ha invece affermato che, quando il conflitto di interessi emerge nel momento rappresentativo e il contratto venga concluso in difformità dalle indicazioni della delibera, trova applicazione l'art. 1394 c.c. senza necessità di impugnare la delibera autorizzativa; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della corte territoriale sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
richiamato come base della domanda di nullità per contrarietà a norme imperative, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi di merito
art. 2634 c.c.
richiamato in relazione al conflitto di interessi e al depauperamento della società; la Corte precisa che, nella specie, non era stata dimostrata la volontà di recare danno alla società e che il dolo non può presumersi in re ipsa
art. 216 l. fall.
richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità per contrarietà a norme imperative
art. 2391 c.c.
la Corte di merito lo aveva ritenuto applicabile; la Cassazione ribadisce che attiene al conflitto emerso nel momento deliberativo
art. 1394 c.c.
si applica quando il conflitto di interessi emerge nel momento rappresentativo; l'annullabilità può sussistere anche se l'amministratore viola le indicazioni contenute nella delibera autorizzativa
art. 112 c.p.c.
l'omissione di pronuncia sulla domanda risarcitoria integra vizio denunciabile in cassazione
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nel ragionamento sulla mancata prova del dolo
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
richiamata per delimitare il vizio di motivazione censurabile in cassazione alle sole anomalie motivazionali rilevanti costituzionalmente
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
richiamata insieme alla precedente sul perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione
Cass. 5 gennaio 2021, n. 255
richiamata per la distinzione tra conflitto di interessi nel momento deliberativo e momento rappresentativo
Cass. 13 febbraio 2013, n. 3501
richiamata per la medesima distinzione
Cass. 10 ottobre 2013, n. 23089
richiamata per affermare che l'art. 1394 c.c. riguarda il conflitto che si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non per il mero difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- La nullità o l'annullabilità di un contratto concluso da organi societari va verificata in base al momento in cui il conflitto di interessi si manifesta: se emerge nella deliberazione, opera l'art. 2391 c.c.; se emerge nell'esercizio del potere rappresentativo, opera l'art. 1394 c.c.
- Quando l'amministratore conclude il contratto in difformità dalle prescrizioni contenute nella delibera autorizzativa, può configurarsi il conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 1394 c.c., senza che sia necessario impugnare previamente la delibera stessa.
- La domanda risarcitoria deve essere oggetto di una specifica statuizione; la sua totale omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- Il dolo del soggetto che compie un atto dispositivo pregiudizievole per la società non può essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere provato in concreto.
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