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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21743/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un giudizio tributario in cui la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado. La commissione tributaria provinciale aveva liquidato le spese processuali in euro 950,00 oltre accessori. La contribuente aveva appellato solo il capo relativo alle spese, ritenendole inferiori ai minimi tariffari. La corte tributaria regionale ha però rigettato l'appello, ritenendo legittima la liquidazione inferiore ai minimi, valorizzando la ridotta attività difensiva, l'assenza di questioni complesse e il fatto che il ricorso fosse stato accolto per una questione preliminare di prescrizione. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduce violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, delle tabelle parametriche allegate e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice non può liquidare compensi e spese al di sotto dei valori minimi, poiché questi hanno carattere inderogabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando che, in materia di liquidazione delle spese legali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi in assenza di diversa convenzione tra le parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità, nel rispetto dei parametri minimi inderogabili.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge in tema di liquidazione delle spese.

  • art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55

    La Corte lo richiama come disciplina dei parametri di liquidazione dei compensi professionali; nel caso di liquidazione secondo tali parametri, il giudice non può scendere sotto i valori minimi inderogabili.

  • d.m. 37/2018

    È indicato come modifica del d.m. n. 55/2014 e, dunque, come fonte applicabile ai parametri per la liquidazione delle spese.

  • tabelle 1-2 dei parametri allegate al d.m. n. 55/2014

    Costituiscono il riferimento quantitativo per la determinazione dei compensi dovuti.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    È richiamato dalla ricorrente quale norma regolatrice delle spese nel processo tributario.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato dalla corte d'appello per sostenere che non possono essere liquidate somme simboliche non consone al decoro della professione; la Cassazione non ne fa il fondamento decisivo della decisione, ma riporta il contesto motivazionale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali effettuata sulla base dei parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi previsti, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • La possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri opera entro i limiti consentiti dalla disciplina tariffaria, ma non legittima la liquidazione di importi inferiori ai minimi inderogabili.
  • Se la liquidazione delle spese viene effettuata in violazione dei parametri minimi inderogabili, la decisione è censurabile per violazione di legge e deve essere cassata con rinvio per una nuova liquidazione.
  • Nel processo tributario, la regolazione delle spese deve rispettare i parametri normativi applicabili e il relativo perimetro di inderogabilità, non potendo essere motivata in modo da superare il limite minimo previsto dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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