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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04004/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto alla Corte d'appello l'equo indennizzo per l'asserita irragionevole durata di un giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il consigliere delegato aveva respinto la domanda; il richiedente aveva quindi proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. La Corte d'appello, rilevata la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza fissata e nonostante la trattazione scritta, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. Con il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 89/2001, art. 3, nn. 4 e 6, e degli artt. 737 ss. c.p.c., sostenendo che nel procedimento camerale di equa riparazione la mancata comparizione delle parti non comporta inammissibilità o improcedibilità, non essendo prevista una sanzione del genere; la Corte avrebbe dovuto, semmai, fissare una nuova udienza. Nel corso del giudizio di legittimità è stata anche affrontata la questione della procedibilità del ricorso, poiché nella proposta ex art. 380-bis c.p.c. era stata prospettata l'improcedibilità per omesso deposito: la Corte ha verificato dagli atti il tempestivo deposito telematico, perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna PEC.

La decisione

La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso, escludendo l'improcedibilità perché il deposito telematico del ricorso era stato tempestivamente effettuato entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., perfezionandosi al momento della ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia. Nel merito ha accolto l'unico motivo: nei procedimenti camerali di equa riparazione la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza non legittima la declaratoria di inammissibilità, poiché in assenza di previsione espressa non può desumersi una tacita rinuncia al ricorso; il giudice deve invece disporre una nuova convocazione delle parti e solo in caso di ulteriore mancata comparizione adottare i provvedimenti conseguenti. Il decreto della Corte d'appello di Catania è stato quindi cassato con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    Richiamato per sostenere l'azione di equa riparazione; non introduce, per il procedimento camerale, una sanzione di inammissibilità per mancata comparizione delle parti all'udienza.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Disciplina il procedimento di opposizione avverso il decreto emesso sulla domanda di equa riparazione; la Corte esclude che la mancata comparizione alla prima udienza consenta l'inammissibilità immediata dell'opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito del ricorso per cassazione è tempestivo se effettuato entro venti giorni dalla notificazione; nel caso concreto il deposito telematico era stato perfezionato nei termini.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata non è stata condivisa; su istanza del ricorrente, la causa è stata comunque decisa dalla Corte.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    Il deposito telematico si perfeziona quando è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, non al successivo esito dei controlli di cancelleria.

  • d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012

    Fonte della disciplina del deposito telematico richiamata dalla Corte.

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90

    Norma modificativa dell'art. 16-bis, comma 7, richiamata per il regime del deposito telematico.

  • L. 11 agosto 2014, n. 114

    Legge di conversione del d.l. n. 90 del 2014 richiamata nella disciplina del deposito telematico.

  • art. 13, comma 2, D.M. n. 44 del 2011

    Gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia al momento della ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia.

  • art. 737 c.p.c.

    Nei procedimenti camerali non contiene una previsione espressa di improcedibilità o inammissibilità per mancata comparizione delle parti; la mancata comparizione non equivale a rinuncia tacita.

  • art. 181 c.p.c.

    È richiamato in via analogica: se mancano entrambe le parti alla prima udienza, il giudice deve fissare una nuova comparizione.

  • art. 348, comma 2, c.p.c.

    È evocato come termine di raffronto: nel giudizio di appello l'improcedibilità per mancata comparizione opera solo dopo una seconda udienza, rafforzando l'impossibilità di sanzione immediata nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale per equa riparazione la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza non determina, in assenza di espressa previsione normativa, inammissibilità o improcedibilità del ricorso/opposizione; il giudice deve disporre una nuova convocazione delle parti.
  • Nel processo telematico il deposito dell'atto si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC del Ministero della giustizia; i successivi controlli automatici o manuali di cancelleria incidono solo sulla visibilità dell'atto nel fascicolo, non sulla perfezione del deposito.
  • Nei procedimenti di equa riparazione si applicano in via analogica le regole di sanatoria delle nullità processuali proprie del giudizio ordinario: la comparizione può sanare vizi di notifica, mentre l'assenza di entrambe le parti impone una nuova udienza prima di ogni misura sanzionatoria.
  • Una sanzione processuale di inammissibilità o improcedibilità non può essere desunta in via interpretativa quando comporti effetti più gravosi rispetto a quelli previsti in fattispecie analoghe del processo di cognizione, salvo espresso fondamento normativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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