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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23515/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità perché la Corte d'appello ha trasformato il sindacato di ammissibilità in un esame anticipato del merito, valutando la manifesta infondatezza dei motivi e introducendo elementi nuovi. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna (reato ex art. 10, comma 2, D.L. 14/2017, commesso il 12/07/2022). Nell'appello erano dedotte tre censure specifiche: mancata considerazione della particolare vulnerabilità e dello stato di bisogno dell'imputata (presenza in stazione non per finalità elusive ma per mancanza di dimora e per ricevere assistenza sociale), richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per minima offensività della condotta (mera presenza), e contestazione dell'eccessività del trattamento sanzionatorio nonostante l'applicazione di una pena sotto il minimo edittale e delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha invece ritenuto i motivi generici e, pur dichiarandoli inammissibili, è entrata nel merito e ha valutato la manifesta infondatezza delle doglianze richiamando i precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità per genericità prevista dall'art. 591 va interpretata restrittivamente: richiede una manifesta carenza di specificità tale da escludere qualsiasi censura chiaramente identificabile.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    A seguito della riforma (legge 23/6/2017, n.103) il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità (assenza di argomentazione o mancato confronto con la motivazione impugnata), ma non può sindacare la manifesta infondatezza dei motivi trasformando il controllo di ammissibilità in un esame di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La ricorrente invocava l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione rileva che tali doglianze devono essere valutate nel merito se l'appello è ammissibile e non possono essere neutralizzate da un'ingiustificata declaratoria di genericità.

  • art. 10 comma 2 D.L. 14/2017

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (richiamata nel capo di imputazione); la valutazione della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi non può sostituire il giudizio sull'ammissibilità dell'appello.

  • legge 23 giugno 2017, n.103 (riforma art. 581 c.p.p.)

    La riforma ha limitato i casi in cui l'appello può essere dichiarato inammissibile de plano; il sindacato di ammissibilità resta distinto dall'esame di merito e va interpretato in chiave garantistica e restrittiva.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità per genericità deve essere usata con restrizione: il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità solo se i motivi sono privi di qualsiasi specificità argomentativa o non affrontano la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il controllo di ammissibilità non può trasformarsi in un esame anticipato del merito; se il giudice d'appello entra nel merito e valuta la manifesta infondatezza delle doglianze, la Cassazione può annullare l'ordinanza.
  • Quando l'appello contesta l'applicazione di istituti come l'art. 131-bis c.p. o deduce condizioni di vulnerabilità/state di bisogno, tali censure richiedono un concreto confronto con le ragioni del primo giudice e, se specificamente formulate, devono essere esaminate nel merito dall'appello.
  • Per evitare una declaratoria di genericità è utile nel gravame: 1) confrontare puntualmente le deduzioni con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata; 2) argomentare con fatti e prove la rilevanza delle circostanze invocate (es. stato di bisogno, marginalità); 3) indicare chiaramente la rilevanza normativa invocata (es. art. 131-bis) e come la fattispecie soddisfi i suoi presupposti.
  • Se il giudice d'appello giudica l'appello inammissibile ma si pronuncia sul merito, la strada corretta per la parte è il ricorso in Cassazione: è probabile l'annullamento dell'ordinanza e la restituzione degli atti al giudice d'appello affinché proceda con il corretto esame.

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