Sentenza n. 3781/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del decreto n. 23 del 20/10/2022, notificato il 21 ottobre successivo con il quale il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per giorni 15 (quindici), a decorrere dalla data di notifica, delle attività di intrattenimento musicale-discoteca, con annessa somministrazione al pubblico degli alimenti e bevande del locale denominato “Fauno Notte Club” di Sorrento Piazza Tasso n. 13/A; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di sospensione per quindici giorni dell'attività di intrattenimento musicale-discoteca e di somministrazione di alimenti e bevande del locale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava la sospensione dell'attività, sostenendo che gli episodi richiamati dal Questore, se correttamente valutati quanto a fatti, modalità, gravità e periodo di accadimento, non fossero idonei a dimostrare che il locale costituisse una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 110 TULPS, assumendo che i presupposti dell'art. 100 TULPS ricorressero soltanto in presenza di tumulti o gravi episodi verificatisi all'interno dell'esercizio, di episodi plurimi caratterizzati da gravità, di abituale frequentazione da parte di persone pregiudicate o pericolose, oppure di un serio pericolo per l'ordine pubblico, la moralità, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Veniva altresì dedotto eccesso di potere, sostenendo che la reale finalità dell'Amministrazione fosse la chiusura del locale per quindici giorni. Infine, la ricorrente lamentava la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il provvedimento aveva valorizzato anche un'aggressione del 16 ottobre 2022, successiva alla comunicazione di avvio del procedimento, senza consentire uno specifico contraddittorio su tale episodio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che il periodo di sospensione era ormai scaduto, ma ha escluso l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva dichiarato di mantenere l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Nel merito, il giudice ha richiamato la funzione dell'art. 100 TULPS: la sospensione della licenza mira a interrompere una situazione di pericolosità sociale mediante la temporanea chiusura del locale e prescinde dalla responsabilità personale del titolare. Il potere del Questore riguarda quindi condizioni obiettive riferite all'esercizio commerciale ed è ampiamente discrezionale, pur restando sindacabile quanto alla ricostruzione dei fatti e ai vizi di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, sviamento e inattendibilità. Nel caso concreto, la Questura aveva considerato una pluralità di episodi criminosi, tra cui un furto con strappo, una rissa con lesioni, un'aggressione con una bottiglia, ulteriori aggressioni e una condotta violenta attribuita a un addetto alla sicurezza del locale. Per gravità e frequenza degli episodi, verificatisi all'interno del locale e nelle immediate adiacenze, il provvedimento è stato ritenuto legittimo. La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale rispetto a uno degli episodi è stata respinta ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, essendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, alla luce degli altri episodi già accertati. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori di legge e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 100 TULPS
La finalità perseguita dall'art. 100 TULPS, in tema di sospensione della licenza di pubblico esercizio, è quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Il Questore può sospendere la licenza quando la prosecuzione dell'attività determini un'obiettiva esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini; il potere prescinde dalla responsabilità personale del titolare e si fonda su presupposti riferiti all'esercizio commerciale.
art. 110 TULPS
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha ritenuto infondata la relativa censura, confermando la legittimità della sospensione in ragione della pluralità, gravità e frequenza degli episodi.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione del contraddittorio procedimentale non determina l'annullamento quando sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, gli ulteriori episodi già accertati rendevano comunque legittima la sospensione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La scadenza degli effetti temporali dell'atto non comporta l'improcedibilità quando il ricorrente mantiene l'interesse a una decisione sull'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS ha natura preventiva e cautelare in senso amministrativo: mira a interrompere una situazione obiettiva di pericolosità sociale e non richiede l'accertamento di una responsabilità personale del titolare del locale.
- Ai fini dell'esercizio del potere di sospensione della licenza, possono essere valutati una pluralità di episodi criminosi verificatisi all'interno del pubblico esercizio o nelle sue immediate adiacenze, considerando complessivamente la loro gravità, frequenza e connessione con l'attività del locale.
- La discrezionalità del Questore nell'apprezzamento della pericolosità del pubblico esercizio è ampia, ma resta sindacabile sulla piena ricostruzione dei fatti e per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzione, sviamento o inattendibilità della valutazione amministrativa.
- La mancata partecipazione procedimentale rispetto a uno degli elementi posti a fondamento del provvedimento non comporta l'annullamento quando, alla luce degli altri elementi autonomamente idonei, sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- La scadenza del periodo di sospensione non rende improcedibile l'impugnazione quando il ricorrente conservi un interesse concreto a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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