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Sentenza

Sentenza n. 8789/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202602284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 18 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso. È stata inoltre chiesta la fissazione di un termine giudiziale per la conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che il termine legislativo di quattro mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento era decorso inutilmente. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’esame deve riguardare la documentazione relativa al percorso formativo svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, la durata, il livello e la qualità della formazione, nonché l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero era decorso inutilmente, determinando il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine stabilito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, la previsione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito assunta dal Ministero competente.

Massime di principio

  • Quando il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea è inutilmente decorso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente e il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato.
  • Nel valutare una domanda di riconoscimento di un titolo formativo conseguito all’estero, l’amministrazione deve esaminare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, considerando la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
  • L’amministrazione competente, prima di negare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, deve verificare l’equipollenza sostanziale delle competenze possedute e, ove necessario, applicare misure compensative opportune e proporzionate.
  • La nomina di un commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che accerta il silenzio-inadempimento, stabilendo un termine ulteriore per l’adozione del provvedimento in caso di persistente inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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