Sentenza n. 15944/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 764/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad attribuire € 1.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 764/2025, notificata ai fini esecutivi il 24 gennaio 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero ad attribuire € 1.000,00 oltre accessori, nonché a rifondere le spese del giudizio di primo grado. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione; il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che il titolo fosse passato in giudicato, fosse stato notificato nelle forme prescritte e che fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; ha inoltre riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Poiché il Ministero non ha contestato né chiarito l’asserito inadempimento, la pretesa esecutiva è stata accolta. Il giudice ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto nel titolo non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza assegnata all’Amministrazione. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Spese a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Nel giudizio di ottemperanza, l’allegazione dell’inadempimento non contrastata dall’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti sull’esecuzione del titolo, giustifica l’accoglimento della pretesa esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’azione esecutiva è procedibile una volta notificato il titolo all’Amministrazione e decorso il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La competenza sul ricorso per ottemperanza spetta al giudice individuato dall’art. 113, comma 2, c.p.a.; nel caso concreto, al TAR adito.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato; il titolo deve essere eseguito secondo il suo contenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare l’esecuzione del contenuto precettivo del giudicato e non può riesaminare i presupposti sostanziali del diritto già riconosciuto nel titolo.
- Quando il ricorrente allega l’inadempimento del titolo e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sulla sua corretta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta.
- Verificati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.
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