Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34432/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 24 ottobre 2024 per più reati in materia di armi e per minaccia aggravata. I fatti relativi alla minaccia risalgono alla sera del 6 giugno 2022: durante una discussione con la compagna, l’imputato avrebbe scarrellato una pistola, l’avrebbe puntata verso di lei e, quando il fratello della donna chiamò i Carabinieri, avrebbe minacciato entrambi dicendo «adesso vi ammazzo a tutti e due», continuando a impugnare l’arma, poi risultata a salve. La Corte d’appello aveva confermato l’affidabilità della testimonianza del fratello, escluso la particolare tenuità dei fatti e mantenuto il trattamento sanzionatorio, compresa l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante per l’uso dell’arma; per la minaccia era stata inflitta la multa di 500 euro. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio motivazionale, sostenendo che i giudici avessero attribuito ingiustificato valore decisivo alla testimonianza del fratello, condizionata da rapporti conflittuali, e che l’arma fosse stata maneggiata per manutenzione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 133, 62-bis e 69 c.p., contestando il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 612, secondo comma, c.p., anche perché la pistola era a salve e la pena sarebbe sproporzionata. Con il terzo motivo ha dedotto che la responsabilità per la minaccia non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio, prospettando una normale discussione e dichiarazioni mendaci del fratello. Con il quarto motivo ha contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per tutti i reati, richiamando la custodia regolare delle armi, la natura formale dell’omessa variazione del luogo di custodia e l’assenza di effettiva potenzialità lesiva della pistola a salve. Con il quinto motivo ha censurato la determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti aspecifici, reiterativi di censure già esaminate in appello e comunque manifestamente infondati: la valutazione della testimonianza del fratello era sorretta da motivazione logica ed esaustiva, mentre la diversa versione della compagna era stata motivatamente disattesa per la sua reticenza e per avere negato anche la presenza della pistola, oggettivamente riscontrata. La ricostruzione di merito soddisfaceva lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio; le ipotesi alternative prospettate erano prive di riscontri concreti e la valutazione della prova testimoniale non presentava contraddizioni manifeste o congetture censurabili in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato respinto: il giudice d’appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando, ai sensi dell’art. 133 c.p., la gravità oggettiva e il grado di colpevolezza, compreso il numero di armi e munizioni e l’uso della pistola, pur a salve, per minacciare la compagna; inoltre, il ricorrente non aveva allegato elementi specifici idonei a sostenere la ricorrenza dei presupposti dell’art. 131-bis c.p. Le doglianze sulla pena e sul giudizio di comparazione sono state ritenute generiche: la motivazione era congrua e il giudice di merito aveva esercitato la propria discrezionalità senza arbitrarietà né illogicità. La condanna è quindi rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Il ragionamento dei Giudici di merito è, dunque, esaustivo e stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure rilevabili in questa sede, risultando conforme allo standard valutativo della prova testimoniale che s’ispira al libero convincimento e che integra una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture; ipotesi qui non ravvisabile.

    La valutazione della prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se è logicamente motivata; il sindacato è possibile in presenza di manifeste contraddizioni o di ricorso a mere congetture.

  • art. 133 c.p.

    Il Giudice di appello non ha – come si afferma nel ricorso – immotivatamente escluso la particolare tenuità dei fatti contestati, ma ha considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., valorizzando la complessiva condotta come sunteggiata nella sentenza ossia, il numero delle armi e munizioni e la circostanza che la pistola, sebbene ”a salve”, era stata utilizzata per minacciare la compagna.

    Nella valutazione della particolare tenuità e della pena rilevano gli indici di gravità oggettiva del fatto e il grado di colpevolezza, apprezzati considerando la complessiva condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici.

    La ricorrenza dei presupposti della particolare tenuità deve essere sostenuta dall’imputato mediante l’allegazione di elementi specifici.

  • art. 62-bis c.p.

    Analoghe considerazioni valgono per l’invocata prevalenza delle attenuanti generiche, poiché la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

    Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti è discrezionale e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non arbitrario o illogico; è sufficiente anche una motivazione che ritenga l’equivalenza idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena.

  • art. 69 c.p.

    Analoghe considerazioni valgono per l’invocata prevalenza delle attenuanti generiche, poiché la Corte di appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

    La comparazione tra circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica o arbitraria.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 133, 62-bis e 69 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612 cod. pen.

    La norma è richiamata nel testo come fondamento dell’aggravante contestata per la minaccia realizzata con l’uso di un’arma; la Corte conferma la statuizione relativa al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è discrezionale e la motivazione può essere anche sintetica, purché dia conto della valutazione di uno o più criteri previsti dall’art. 133 c.p.; la statuizione è sindacabile se arbitraria o illogica.

  • art. 132 c.p.

    In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito; il testo richiede che la valutazione sia motivata, anche sinteticamente, mediante il riferimento a uno o più criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione di attendibilità del testimone e della complessiva prova dichiarativa è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione logica ed esaustiva; il sindacato di legittimità può intervenire in presenza di manifeste contraddizioni o di argomentazioni meramente congetturali.
  • La responsabilità può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio anche quando siano astrattamente formulabili ricostruzioni alternative, se queste non trovano concreto riscontro nelle risultanze processuali e risultano estranee a un ragionevole apprezzamento dei fatti.
  • Per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, l’imputato deve allegare elementi specifici a sostegno dei relativi presupposti; il giudice può escluderla considerando la gravità oggettiva della condotta, il grado di colpevolezza e le caratteristiche complessive dei fatti.
  • La determinazione della pena può essere motivata anche sinteticamente mediante la valutazione di uno o più criteri dell’art. 133 c.p.; la scelta del giudice di merito è sindacabile in cassazione se arbitraria o illogica.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e privo di arbitrarietà o illogicità; può essere adeguata anche la motivazione che giustifica l’equivalenza come soluzione idonea a rendere la pena concretamente adeguata.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneCause di non punibilitàMinacceImpugnazioniProve
RamiParte generaleDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.