Cassazione Civile, Ordinanza n. 33528/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di addebito notificato a un imprenditore edile, fondato su accertamento ispettivo, per contributi asseritamente omessi: da un lato per la mancata regolarizzazione di oneri contributivi relativi a periodi di CIGO non riconosciuti; dall'altro per il versamento di maggiori contributi dovuti per il superamento dei limiti dimensionali previsti dalla legge n. 443 del 1985, nel periodo settembre 2009-maggio 2011. Il giudice di merito aveva respinto l'opposizione e la corte territoriale aveva confermato, rilevando l'assenza di vizi procedimentali dell'accertamento e affermando che, in materia di obblighi contributivi, grava sul datore di lavoro dimostrare le circostanze eccettuative che derogano all'obbligazione contributiva ordinaria. Nel ricorso per cassazione il datore di lavoro ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124/2004 e dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, sostenendo che gravi vizi procedimentali dell'accertamento avrebbero compromesso il provvedimento finale e il suo contenuto motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva escluso sia omissioni procedimentali nel verbale ispettivo sia l'incidenza invalidante degli eventuali vizi del verbale sull'avviso di addebito successivo, essendo oggetto del giudizio la pretesa creditoria dell'INPS e potendo le eventuali carenze dell'accertamento rilevare solo sul piano probatorio. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente si era limitato a denunciare genericamente irregolarità procedimentali senza depositare il verbale ispettivo, in violazione dell'onere di autosufficienza. Ne è conseguita la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura e ribadisce che il motivo non si confronta con la motivazione di merito che poneva a carico del datore di lavoro la prova delle circostanze derogatorie dell'obbligo contributivo.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004
Invocato per dedurre vizi dell'attività ispettiva; la Corte rileva che il ricorso non si confronta con l'accertamento di merito secondo cui non erano ravvisabili omissioni procedimentali nella verifica ispettiva.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Richiamato a sostegno della tesi secondo cui i vizi procedimentali avrebbero inciso sul provvedimento finale; la Corte non accoglie la doglianza, evidenziando la non decisività di eventuali vizi del verbale rispetto alla pretesa creditoria azionata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 437 c.c.
Richiamato dalla corte territoriale per dichiarare inammissibili in appello deduzioni nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito INPS, eventuali vizi procedimentali del verbale ispettivo non incidono automaticamente sulla debenza della pretesa contributiva, quando l'oggetto del giudizio è la pretesa creditoria e non l'atto istruttorio in sé.
- Le carenze dell'accertamento ispettivo possono assumere rilievo, al più, sul piano della valutazione probatoria degli elementi acquisiti, non come causa automatica di invalidità dell'atto di riscossione successivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a reiterare doglianze generiche.
- Il ricorrente che denunci vizi dell'attività ispettiva deve rispettare l'onere di autosufficienza del ricorso, depositando o richiamando in modo puntuale gli atti rilevanti, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- In materia contributiva, il datore di lavoro che invochi circostanze eccezionali idonee a escludere o sospendere l'obbligo contributivo deve allegarle e provarle in modo specifico.
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