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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 4883 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Decreto ingiuntivo - Condanna del debitore principale nei confronti del fideiussore - Duplice tassazione - Somme soggette ad IVA - Alternatività - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore che, dopo essere stato escusso e aver pagato il creditore garantito, aveva agito in rivalsa contro il debitore principale. Il ricorrente sosteneva che le somme ingiunte fossero già collegate a un’operazione soggetta a IVA e che, per il principio di alternatività IVA/registro, non potesse applicarsi nuovamente l’imposta di registro in misura proporzionale, prospettando una duplicazione impositiva.

La decisione

La pretesa dell’Ufficio è stata ritenuta legittima. Il decreto ingiuntivo è soggetto a imposta di registro proporzionale commisurata al valore della condanna, perché il fideiussore, dopo il pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA, ma esercita un autonomo diritto di rivalsa derivante dalla garanzia. È stata quindi esclusa l’applicazione del principio di alternatività IVA/registro e riconosciuta la distinzione tra il rapporto originario eventualmente soggetto a IVA e il successivo provvedimento giudiziario di condanna.

Norme richiamate

  • Imposta di registro sui provvedimenti giudiziari

    I decreti ingiuntivi e gli altri provvedimenti giudiziari di condanna sono soggetti a registrazione con aliquota proporzionale in relazione al valore della condanna, salvo specifiche ipotesi di esclusione.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    L’alternatività opera quando l’atto riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. Non si applica automaticamente al provvedimento giudiziario con cui il fideiussore ottiene la condanna del debitore al rimborso di quanto pagato.

  • Azione di rivalsa del fideiussore

    La rivalsa esercitata dal garante dopo il pagamento del creditore costituisce un rapporto autonomo rispetto al rapporto originario garantito e non rappresenta, di per sé, una prestazione imponibile ai fini IVA.

Massime di principio

  • Quando un fideiussore paga il debito garantito e ottiene successivamente un decreto ingiuntivo contro il debitore, il provvedimento giudiziario può essere assoggettato a imposta di registro proporzionale.
  • Il fatto che il rapporto originario tra creditore e debitore sia soggetto a IVA non esclude automaticamente la tassazione del successivo decreto ingiuntivo.
  • Per applicare il principio di alternatività IVA/registro occorre verificare se l’atto giudiziario riguardi effettivamente corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; la mera restituzione di quanto pagato dal garante non è normalmente considerata una prestazione imponibile.
  • Il provvedimento giudiziario di condanna e il rapporto sostanziale sottostante devono essere valutati separatamente: l’eventuale imposizione del rapporto originario non impedisce, di per sé, l’imposta di registro sul decreto ingiuntivo.

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