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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, il 24 dicembre 2025 e notificato il 2 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza CAS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente protezione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico per l’Immigrazione, che aveva disposto la cessazione delle misure di accoglienza CAS, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che la cessazione delle misure CAS costituisce conseguenza vincolata della decisione conclusiva del procedimento relativo alla protezione internazionale richiesta dallo straniero. Tuttavia, è stata esaminata la necessità di assicurare, ove sussistano i relativi presupposti, il tempestivo inserimento dell’interessato nel sistema di accoglienza SAI.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi precisati in motivazione. Pur non disponendo la sospensione tout court del provvedimento di cessazione delle misure CAS, ha ordinato all’Amministrazione di pronunciarsi sull’inserimento del ricorrente nel sistema SAI entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, qualora ne ricorrano i presupposti. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per l’accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La cessazione delle misure di accoglienza CAS costituisce una conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale richiesta dallo straniero.
  • Anche quando la cessazione delle misure CAS sia vincolata, l’Amministrazione deve provvedere in tempi celeri sull’eventuale inserimento dello straniero nel sistema di accoglienza SAI, ove ne ricorrano i presupposti.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo può imporre all’Amministrazione l’obbligo di pronunciarsi entro un termine determinato sull’inserimento nel sistema SAI, senza necessariamente sospendere integralmente il provvedimento di cessazione dell’accoglienza CAS.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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