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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43537/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Berlusconi proponeva la revisione della sentenza di condanna (processo "Mediaset") deducendo: 1) contrasto/inconciliabilità tra quel giudicato e altre pronunce definitive (processi "Mediatrade", proscioglimenti e pronunce civili) tali da costituire "fatto" nuovo idoneo a travolgere il giudicato; 2) sopravvenienza e scoperta di numerose prove e dichiarazioni testimoniali e documentali (affidavit, rogatorie, sentenza civile n. 868/2020, dichiarazioni ex art. 391-bis, atti fiscali USA ecc.) che, se valutate in contraddittorio, avrebbero dimostrato l'insufficienza/contraddittorietà delle prove a sostegno della condanna; 3) violazioni dei principi del giusto processo (art. 111 Cost. e altri diritti) ritenute tali da rendere accessibile la revisione o da imporre la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. La Corte ha richiamato e applicato la distinzione fra fase "rescindente" (delibazione sommaria sulla non manifesta infondatezza: valutazione astratta di novità, pertinenza e capacità dimostrativa del novum) e fase "rescissoria" (giudizio pieno con assunzione della prova in contraddittorio). Ha ritenuto che molte delle prove indicate non fossero nuove (già valutate o ritenute superflue nei precedenti gradi), non pertinenti o ictu oculi non decisive; alcuni documenti erano formali/invalidi (es. affidavit senza apostille); le sentenze civili non vincolano automaticamente il penale e la sentenza civile indicata non era passata in giudicato; le censure sul giusto processo non possono costituire motivo autonomo di revisione se non nei casi previsti e/o in presenza di pronuncia definitiva della Corte EDU. In sintesi: corretta applicazione dei criteri di ammissibilità della revisione e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di revisione; la Corte ricorda che il rimedio è limitato a ‘fatti’ nuovi e che la novità è requisito assorbente: senza novità la domanda va dichiarata inammissibile in fase rescindente

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Rilevato nel dibattito sul ruolo delle nuove prove; la Corte chiarisce che l'art. 631 concerne mezzi di prova sopravvenuti ma che in fase rescindente il controllo è astratto sulla loro idoneità, non un esame di merito

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza; la Corte indica i limiti di questo filtro: può essere usato solo quando il novum è evidentemente inidoneo a capovolgere il giudicato

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Regola la fase rescissoria (giudizio di merito nella revisione) con assunzione delle prove in contraddittorio; la Corte distingue nettamente la delibazione sommaria (rescindente) dall'accertamento pieno (rescissorio)

  • art. 187 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamati come criteri di valutazione probatoria: le sentenze civili e le prove esterne devono essere valutate sul piano probatorio e non assumono automaticamente efficacia vincolante nel penale

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (apostille)

    Per i documenti pubblici formati in Paesi aderenti è necessaria l'apostille; la mancanza di legalizzazione può rendere inammissibile o privo di efficacia un affidavit estero nella fase rescindente

  • art. 3, 24, 25, 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per profili di giusto processo; la Corte ricorda l'interpretazione costituzionale consolidata: le presunte violazioni di regole 'interne' non costituiscono di per sé nuovo 'fatto' di revisione salvo il caso di pronuncia definitiva della Corte EDU

  • Legge 10 marzo 2000, n. 74 (artt. rilevanti citati)

    Norme penali relative alle fattispecie fiscali contestate nei processi citati; costituivano il fondamento della imputazione oggetto della revisione

Massime di principio

  • La richiesta di revisione richiede che il nuovo elemento (novum) sia effettivamente nuovo, pertinente e, almeno astrattamente, capace di travolgere il giudicato: prove già note, ritenute superflue o già valutate non sono ammesse
  • Occorre distinguere chiaramente la fase rescindente (filtro sommario sul carattere di novità/pertinenza/idoneità del novum) dalla fase rescissoria (giudizio pieno con assunzione della prova in contraddittorio); il giudice della delibazione non può svolgere un sindacato pieno di merito
  • Documenti esteri richiedono regolarità formale (es. apostille) per essere valutati come prova nuova; carenze formali possono determinare l'inammissibilità nella fase preliminare
  • Sentenze civili, anche definitive, non vincolano automaticamente l'accertamento penale: il loro contenuto va valutato ai fini probatori e la loro incidenza sulla decisione penale dev'essere esplicitata e pertinente
  • Lamentare violazioni del giusto processo non basta, in assenza di una pronuncia definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, a integrare il "fatto nuovo" necessario per la revisione; eventuali rimedi speciali o norme di adeguamento costituzionale devono essere esperiti secondo le vie previste
  • Nelle istanze di revisione è essenziale indicare in modo concreto e circostanziato quali elementi nuovi si propongono, come cambierebbero il quadro probatorio e in che misura renderebbero non più sostenibile la condanna oltre ogni ragionevole dubbio; argomentazioni generiche o esplorative sono destinate a essere ritenute non decisive

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