Sentenza del 07/11/2018 n. 28348 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sostenendo che, trattandosi di una società di capitali a ristretta base proprietaria, fosse legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili derivanti dalla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo l'Amministrazione, spettava ai soci dimostrare concretamente che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società e non distribuiti. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, che aveva ritenuto sufficiente l'assenza di movimentazioni riconducibili agli utili sui conti correnti dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili consente di presumere la loro distribuzione ai soci. Per superare tale presunzione non è sufficiente dimostrare l'assenza di somme sui conti bancari personali: il contribuente deve fornire una prova positiva e concreta dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili da parte della società. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare le prove e decidere nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai criteri di accertamento dei redditi e all'onere probatorio del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Posto a fondamento della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base proprietaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, lett. e)
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla qualificazione fiscale dei redditi di partecipazione e degli utili percepiti dai soci.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce la regola generale sull'onere della prova; nel caso concreto, il socio deve dimostrare il fatto impeditivo della distribuzione, ossia l'accantonamento o il reinvestimento degli utili.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano le presunzioni semplici. La Corte ha ritenuto legittima la presunzione, purché fondata sull'accertamento di utili extracontabili e sulla ristretta base partecipativa, lasciando al contribuente la prova contraria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione.
Cass. civ., sez. V, sent. 8 luglio 2008, n. 18640
"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti"
La presunzione di distribuzione è ammessa, ma può essere superata solo con una prova concreta della diversa destinazione degli utili.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con pochi soci, l'accertamento di utili extracontabili può consentire all'Amministrazione finanziaria di presumere che tali utili siano stati distribuiti ai soci, anche senza una prova diretta del pagamento.
- Il socio non supera la presunzione limitandosi a negare di avere ricevuto somme o a dimostrare che sui propri conti correnti non risultano movimentazioni corrispondenti.
- La prova contraria deve essere positiva, specifica e documentata: occorre dimostrare che gli utili siano rimasti nella società, siano stati accantonati oppure siano stati concretamente reinvestiti.
- L'assenza di tracce bancarie non è decisiva, perché la distribuzione può essere avvenuta in contanti, tramite altri conti, mediante investimenti o attraverso soggetti interposti.
- La posizione di amministratore, socio di altre società coinvolte e i rapporti familiari o personali con gli altri soggetti possono rafforzare il quadro presuntivo, ma il giudice deve comunque valutare complessivamente gli elementi disponibili.
- La definitività dell'accertamento nei confronti della società può rendere acquisito il maggior reddito societario, ma il giudizio sulla distribuzione ai soci richiede comunque la verifica della presunzione e dell'eventuale prova contraria.
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