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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28698/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) dedotta errata qualificazione dell'intervento (sostituzione di piattabande) come intervento strutturale soggetto all'obbligo di denuncia e deposito dei calcoli in base agli artt. 53, 83 e 94-bis del d.P.R. 380/2001, sostenendo che si trattava di riparazione/locali e non di opera ai fini dell'art. 94-bis; 2) dedotta erronea attribuzione di responsabilità alla proprietaria nonostante l'incarico a un direttore dei lavori e richiamo alla legge regionale Campania n. 9/1983; 3) contestazione della valutazione probatoria circa l'esistenza di lesioni/fessurazioni sull'immobile (richiamo alle dichiarazioni del geom. comunale); 4) dedotta applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) per insufficienza o inconsistenza delle prove e per la scarsa entità dell'offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui le tre piattabande metalliche (circa 3 metri di lunghezza e 15 cm di sezione) avevano funzione statica non marginale, ricadendo quindi nella disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato/strutture metalliche (artt. 53 e 64 d.P.R. 380/2001). Ha ritenuto insussistenti i motivi basati su censure di fatto o valutazioni probatorie, ha affermato che l'obbligo di deposito dei calcoli in zona sismica sussiste anche per interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva e che il proprietario/committente può rispondere del reato (anche per colpa) per mancata vigilanza sull'adempimento dei professionisti incaricati (art. 95 d.P.R. 380/2001). Ha confermato la motivazione del Tribunale che ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per l'entità e la gravità dell'intervento (tagli nella muratura portante per circa tre metri) che hanno creato un non trascurabile pericolo di crollo. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; rifusione delle spese della parte civile (come liquidato).

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 64, comma 1

    "la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che opere in cemento armato o a struttura metallica che svolgono una funzione statica richiedono particolare cautela e rientrano nella disciplina speciale; interventi che incidono sulla stabilità sono regolati da obblighi di progetto e deposito.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 53

    Definisce come "opere di conglomerato cementizio armato" quelle composte da un complesso di strutture che assolvono a funzione statica; la Corte ha richiamato tale definizione per qualificare le piattabande metalliche come elementi strutturali.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - artt. 93, 94-bis, 95

    Gli obblighi di preavviso e deposito del progetto in zona sismica (art. 93 e ss.) sussistono anche per interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità; l'art. 95 sanziona la mancata presentazione/deposito e può essere integrato anche per colpa a carico del committente/proprietario.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando il comportamento ha creato un non trascurabile pericolo (qui: serio rischio di crollo) o comunque quando manca la lieve offensività richiesta dalla norma; il giudice deve motivare sulla gravità concreta dell'offesa.

  • d.lgs. n. 42 del 2004 - art. 181, comma 1

    Men- zionato tra i capi; il Tribunale aveva assolto l'imputata da questo capo perché il fatto non era previsto come reato; la Cassazione non ha annullato tale assoluzione.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 44, lett. c)

    Capo A per il quale il Tribunale aveva pronunciato assoluzione perché il fatto non è previsto come reato, confermato in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale - art. 606, comma 1

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione: Corte ha ritenuto molte censure inammissibili perché in gran parte riguardanti valutazioni di fatto, fuori dal sindacato di legittimità.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione e per la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23

    Richiamato in relazione alla redazione della requisitoria dal Pubblico Ministero nei termini previsti dal decreto.

  • legge regionale Campania n. 9 del 7 gennaio 1983

    Richiamata dal ricorrente per attribuire responsabilità differenziate; la Corte ha ricordato che la legge regionale non può incidere sull'applicabilità delle disposizioni penali statali e deve essere interpretata in conformità a quest'ultima.

Massime di principio

  • Interventi che comportano elementi con funzione statica (anche piattabande metalliche) rientrano nella disciplina delle opere in conglomerato cementizio/strutture metalliche e richiedono il rispetto degli obblighi antisismici e del deposito dei calcoli in zona sismica.
  • Il proprietario/committente può essere penalmente responsabile (anche per colpa) per la mancata presentazione o deposito dei progetti e per il mancato rispetto delle norme antisismiche, indipendentemente dall'incarico conferito a professionisti: l'obbligo di vigilanza è del committente.
  • La valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede un accertamento motivato della lieve offensività del fatto; non è applicabile quando l'intervento ha creato un non trascurabile rischio per la pubblica incolumità.
  • Le questioni prevalentemente probatorie o di merito (accertamento delle lesioni, valutazione dell'entità dei lavori) non sono sindacabili in Cassazione se non con specifici profili di violazione di diritto; molte censure basate su fatto sono inammissibili.
  • Le norme regionali non possono derogare alle disposizioni penali statali; l'interpretazione regionale va ricondotta ai principi e obblighi previsti dalla legge statale in materia sismica ed edilizia.
  • Anche interventi privi di preventiva autorizzazione formale possono comunque richiedere il deposito del progetto e la comunicazione alle autorità competenti se incidono sulla stabilità o ricadono in zone sismiche; la procedura amministrativa preventiva è funzionale alla sicurezza pubblica.

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