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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39812/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da plurimi avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni fiscali della società per gli anni 2007-2011, recuperando maggiori imposte e contestando una frode fiscale fondata sulla reciproca emissione di fatture per operazioni inesistenti tra i soggetti coinvolti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia contro l'annullamento degli avvisi da parte del primo giudice. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione della sentenza per asserita carenza del supporto argomentativo; (2) violazione delle norme sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova dell'insussistenza dei presupposti per deduzione dei costi e detrazione IVA, pur a fronte di elementi indiziari di operazioni oggettivamente inesistenti; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'Ufficio avrebbe violato l'obbligo motivazionale per non avere allegato o riprodotto i PVC relativi ad altre società coinvolte nell'indagine; (4) omesso esame di fatti decisivi, da ritenersi assorbito. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale e incidentale condizionato, sostenendo in particolare la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo corretta la censura sul riparto dell'onere probatorio nelle operazioni oggettivamente inesistenti e sul contenuto dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi. Ha dichiarato infondato il primo motivo e assorbito il quarto. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società e rigettato il ricorso incidentale condizionato, escludendo la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di nullità per carenza di motivazione o violazione di norme processuali nella sentenza impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che il primo motivo tende in realtà a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il preteso difetto di motivazione della sentenza di appello; la Corte ne esclude la violazione sotto il profilo prospettato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • artt. 36, secondo comma, n. 4, 53 e 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in tema di contenuto della sentenza tributaria e disciplina del processo tributario.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    la Corte afferma che l'obbligo di motivazione degli atti impositivi non impone l'allegazione o riproduzione di atti istruttori relativi ad altri soggetti, salvo che la mancata conoscenza abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sull'onere della prova e sul corretto ragionamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi probatori dell'inesistenza, dopo di che grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la prova presuntiva; la Corte valorizza gli indizi posti dall'Ufficio a base della contestazione.

  • artt. 39, 40 e 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamati nel quadro della rettifica delle imposte dirette e degli accertamenti fiscali.

  • art. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 1993, n. 537

    richiamato in tema di costi relativi a fatti, atti o attività qualificabili come reato e alla loro deducibilità.

  • art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44

    richiamato nel contesto dei costi da reato e della disciplina della deducibilità.

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in tema di detrazione IVA e operazioni inesistenti.

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel complesso della disciplina IVA applicabile alla controversia.

  • art. 54, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione all'accertamento IVA.

  • art. 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato in relazione all'imposta regionale sulle attività produttive.

  • Dir. n. 77/388/CE

    richiamata in tema di detrazione IVA.

  • Dir. n. 2006/112/CE

    richiamata in tema di armonizzazione della disciplina IVA.

  • artt. 3 e 13, l. 8 agosto 1990, n. 241

    richiamati dal ricorrente principale nel motivo sulla motivazione degli atti amministrativi, ma non ritenuti decisivi nella soluzione della controversia.

  • art. 12, settimo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212

    la Corte ne limita l'applicazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente; inoltre, per le violazioni del contraddittorio in materia IVA, occorre allegare in concreto le ragioni difensive che si sarebbero potute far valere.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 56, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di motivazione dell'avviso IVA.

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale assorbito, relativo alla domanda di risarcimento per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve offrire elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni dedotte in fattura.
  • La prova contraria del contribuente non può limitarsi alla mera esibizione della fattura, alla regolarità formale delle scritture contabili o alla tracciabilità dei pagamenti, perché tali elementi possono essere impiegati anche per simulare un'operazione fittizia.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere con precisione la pretesa fiscale, attraverso l'indicazione del petitum e della causa petendi e una chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria.
  • L'obbligo di motivazione non impone, di regola, l'allegazione o la riproduzione di atti istruttori formati nei confronti di terzi, se essi non costituiscono il presupposto della pretesa; la nullità può rilevare solo se la mancata conoscenza di tali atti abbia concretamente impedito il pieno esercizio del diritto di difesa.
  • Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano nei soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali del contribuente; al di fuori di tale perimetro, la loro violazione non determina automaticamente invalidità dell'atto.
  • In materia IVA, la violazione del contraddittorio procedimentale produce invalidità solo se il contribuente allega in modo specifico le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che esse avrebbero potuto condurre a un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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