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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13233/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi, entrambi per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p.: (1) la Corte territoriale avrebbe ritenuto l'accusa sulla base del referto medico nonostante la presunta inattendibilità della persona offesa e senza valutare che la stessa era stata già malmenata da terzi e le condizioni fisiche precarie dell'imputato, effettuando una lettura parziale del materiale probatorio; (2) omissione di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena in misura superiore al minimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui, pur ritenendo incongruenti le dichiarazioni della persona offesa, le numerose e dettagliate certificazioni mediche e le fotografie documentano lesioni coerenti con un'aggressione avvenuta nella notte del 30/31/08/2018 mentre la vittima era ospitata dall'imputato (circostanza ammessa dallo stesso). Le lesioni sono state ritenute incompatibili con una caduta accidentale o una crisi comiziale e con precedenti episodi predatati. Quanto alla pena, la Corte d'appello ha correttamente esercitato la propria discrezionalità escludendo le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato e fissando la pena in dieci mesi di reclusione in relazione alla gravità e pluralità delle lesioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione; la sentenza si fonda sui reati indicati dal capo di imputazione

  • art. 582 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di lesioni personali; la Corte ha valutato la prova delle lesioni sulla base dei referti medici e delle fotografie

  • art. 585 cod. pen.

    Ulteriore richiamo nel capo di imputazione relativo alle lesioni (come indicato nel provvedimento impugnato)

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura di vizio di motivazione: il ricorrente ha invocato questa lett. per dedurre carenze della motivazione della Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica, coerente e sufficiente

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di enunciazione del ricorso adottati dall'attore (limiti di impugnazione richiamati nel ricorso)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • La documentazione medico-legale dettagliata (referti e fotografie) può prevalere sulla inaffidabilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa quando le lesioni risultano chiaramente compatibili con un'aggressione e incompatibili con spiegazioni alternative (caduta, malore).
  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: la presenza di numerosi precedenti penali e la mancata funzione deterrente di pregresse condotte possono giustificare l'esclusione delle attenuanti.
  • La censura per vizio di motivazione in Cassazione richiede la dimostrazione che la motivazione sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; la semplice proposta di una lettura alternativa del materiale probatorio non è sufficiente a prevalere.
  • Il rifiuto o la mancata comparizione dell'imputato nella fase di rinnovo dell'istruttoria può indebolire l'efficacia delle sue dichiarazioni pregresse se queste non sono state ritenute attendibili dalla Corte territoriale.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione può dichiarare l'inammissibilità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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