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Sentenza

Sentenza n. 1296/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025 e condannato il Ministero all'erogazione di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore di € 500,00, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025, durante il quale aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 18 marzo 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al capo condannatorio relativo all'attivazione della Carta e all'accredito della somma. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, che era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come risultante dal certificato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Ritenendo ragionevolmente provata l'inerzia ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 500,00. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della Direzione generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il Commissario dovrà porre in essere anche le attività contabili necessarie, inclusa l'eventuale allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione dell'eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il Commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella fattispecie del valore annuo di € 500,00.

  • art. 479 c.p.c.

    La sentenza notificata all'Amministrazione presso il domicilio digitale può costituire titolo esecutivo mediante copia attestata conforme, senza necessità di apposizione della formula esecutiva, secondo la modifica richiamata dal giudice.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato l'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituenti titolo esecutivo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato valorizzato ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha comprovato la definitività del titolo da eseguire.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    È stato richiamato per la liquidazione dei compensi professionali, ridotti della metà in ragione del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di dare o di fare riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione della sentenza costituente titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea quando effettuata secondo le forme previste dall'art. 479 c.p.c.; non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente al passaggio in giudicato del titolo e alla prova dell'inerzia amministrativa, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, individuandone i compiti e assegnandogli un termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Nell'esecuzione del giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento: il Commissario deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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