Sentenza del 26/11/2019 n. 30762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva annullato l'avviso di pagamento relativo al recupero dell'accisa sul GPL, ritenendo che il prodotto fosse stato destinato all'autotrazione anziché all'uso domestico. Ha contestato l'interpretazione della disciplina sulle bombole da 10 e 15 chilogrammi, sostenendo che tale disciplina non costituisse una presunzione assoluta di uso domestico quando vi fossero elementi di frode. Ha inoltre dedotto l'errata valutazione della sentenza penale di patteggiamento, dei verbali della Guardia di Finanza e degli altri elementi documentali, nonché l'insufficienza della motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha stabilito che la commercializzazione del GPL in bombole da 10 o 15 chilogrammi non garantisce automaticamente il beneficio fiscale se l'Amministrazione dimostra che l'operazione è stata solo formalmente conforme alla legge e inserita in una frode finalizzata a destinare il prodotto ad uso diverso da quello domestico. Ha inoltre affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce un elemento di prova rilevante nel giudizio tributario, pur non avendo efficacia di giudicato, e che il contribuente deve fornire una spiegazione o prova idonea a confutarla. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 36
Le cessioni e importazioni di g.p.l. contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione.
La norma qualifica ordinariamente come domestico il GPL destinato a essere commercializzato in bombole da 10 o 15 chilogrammi, ma non può essere invocata quando tale qualificazione sia solo apparente e l'Amministrazione dimostri il coinvolgimento dell'impresa in una frode fiscale.
Decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, art. 1, comma 3, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 263
Uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di g.p.l. destinati ad essere commercializzati in bombole da 10 e da 15 chilogrammi.
La disposizione fornisce un'interpretazione autentica della disciplina precedente, ma non protegge operazioni simulate o abusive poste in essere per ottenere indebitamente un'agevolazione.
Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Disciplina generale delle accise e del relativo recupero quando il prodotto sia impiegato per una destinazione diversa da quella agevolata.
Codice di procedura penale, artt. 444 e 445
La sentenza di applicazione della pena su richiesta non produce, di per sé, gli effetti del giudicato penale nel processo tributario, ma costituisce un elemento probatorio particolarmente significativo. Il giudice tributario che intenda disconoscerne il valore deve motivare specificamente tale scelta.
Codice civile, artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729
Le regole sull'onere della prova, sull'efficacia degli atti pubblici e sulle presunzioni consentono di valutare congiuntamente verbali, documenti, controlli incrociati e altri indizi per accertare la destinazione effettiva del prodotto e il coinvolgimento nella frode.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'atto tributario deve essere motivato e deve consentire al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa; nel caso concreto la censura è rimasta assorbita dopo l'accoglimento degli altri motivi.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis
Rileva in materia di motivazione e contenuto degli atti relativi ai diritti doganali e alle accise; il motivo fondato su tale disposizione è stato dichiarato assorbito.
Codice di procedura civile, art. 378
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Il rinvio al giudice di merito impone un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.
Principio dell'abuso del diritto
Una conformità al disposto normativo soltanto apparente non può determinare un vantaggio fiscale contrario alla ratio della disciplina, quando siano dimostrati elementi di frode.
Le operazioni formalmente lecite possono essere disconosciute se sono prive di sostanza economica o organizzate per ottenere un vantaggio fiscale contrario allo scopo della norma.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale collegata a caratteristiche formali del prodotto o dell'operazione non opera automaticamente quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, una destinazione effettiva diversa o una frode.
- La qualificazione del GPL come destinato all'uso domestico in base al formato delle bombole può essere superata da elementi concreti quali clienti fittizi o estranei al settore, consegne in luoghi incompatibili con l'uso domestico, documentazione incoerente e controlli incrociati.
- La sentenza penale di patteggiamento non equivale a un giudicato vincolante nel processo tributario, ma ha un'elevata efficacia probatoria e non può essere ignorata con la sola motivazione che manca un dibattimento.
- Il giudice tributario deve esaminare complessivamente tutti gli elementi forniti dall'Amministrazione e spiegare in modo puntuale perché li ritenga insufficienti; una motivazione fondata solo sul dato formale della norma è inadeguata.
- In presenza di una prova iniziale significativa dell'Amministrazione, il contribuente deve contestare specificamente gli elementi indiziari e fornire una ricostruzione documentata della reale destinazione del prodotto e della propria estraneità alla frode.
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