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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34664/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di co-produzione cinematografica relativo a un film girato in Cile. La società ricorrente chiedeva il pagamento dell’ultima rata contrattuale; la controparte eccepiva l’inadempimento della co-produttrice, sostenendo che questa non avesse consentito di girare nel porto di Valparaiso la scena della nave prevista nella sceneggiatura e nel contratto. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto fondata l’eccezione di inadempimento e ha quindi accolto il relativo motivo di appello, con conseguente prosecuzione del giudizio per la sola determinazione del quantum risarcitorio. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1218 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato il contratto e la disciplina della responsabilità del debitore, poiché si trattava di una sola scena e non vi sarebbe stato un obbligo di organizzare le riprese con la nave prescelta dal regista; inoltre il fatto del terzo (il rifiuto dell’armatore di concedere la nave) avrebbe inciso sull’adempimento e la società si sarebbe diligentemente attivata proponendo soluzioni alternative; 2) violazione degli artt. 1460, 1455 e 1223 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che mancasse un corretto giudizio di proporzionalità tra gli inadempimenti e che l’eccezione di inadempimento non potesse essere accolta senza considerare l’importanza dell’inadempimento rispetto all’economia del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l’eccezione della controricorrente circa l’inutilità della discussione per sopravvenuto giudicato della sentenza definitiva sul quantum, osservando che il passaggio in giudicato non era stato documentalmente dimostrato e che, comunque, il giudicato sulla decisione definitiva non fa venir meno l’interesse all’impugnazione della precedente sentenza non definitiva sull’an debeatur. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha affermato che la Corte d’appello aveva interpretato le clausole contrattuali con motivazione congrua e non contraddittoria, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità; quanto al secondo, ha ribadito che, in tema di eccezione di inadempimento, il giudizio sulla reciproca gravità degli inadempimenti e sulla loro proporzionalità ex art. 1455 c.c. è un giudizio di fatto, sottratto al controllo di legittimità se adeguatamente motivato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e agli ulteriori importi dovuti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma sulla responsabilità del debitore per inadempimento; la Corte non ne ha ravvisato violazione, ritenendo che la censura mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione da parte del giudice di merito, che aveva valutato il comportamento delle parti nel quadro del contratto.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato come parametro di gravità/proporzionalità dell’inadempimento; la Corte ha ribadito che la relativa valutazione è un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al risarcimento del danno; la Corte non ha accolto la censura, non ravvisando errori di diritto nella decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Utilizzato come parametro del motivo per violazione di legge; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero una vera violazione di legge, trattandosi invece di contestazione del fatto e della motivazione.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Invocato per vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata conforme al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum non elimina l’interesse a impugnare la precedente sentenza non definitiva sull’an debeatur, quando la decisione sul quantum resti logicamente e giuridicamente condizionata all’esito della pronuncia sull’an.
  • In tema di inadempimento reciproco e di eccezione di inadempimento, la valutazione della gravità e della proporzionalità dei rispettivi inadempimenti, ai fini dell’art. 1455 c.c. e dell’art. 1460 c.c., è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o per contestare l’interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Il giudizio sulla sussistenza e sulla rilevanza dell’inadempimento, specie quando vi siano condotte reciproche delle parti e soluzioni alternative offerte, richiede una comparazione complessiva della funzione economico-sociale del contratto e non un mero criterio cronologico.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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