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Sentenza

Sentenza n. 13751/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202308443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio recante il divieto di esercizio di un’attività economica sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto che vietava lo svolgimento dell’attività esercitata presso determinati siti. Ha dedotto la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura preventiva e la violazione del principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente, l’atto si fondava essenzialmente su precedenti, procedimenti penali e carichi pendenti, che l’Amministrazione aveva ritenuto indicativi di una sua non affidabilità e di un rischio di uso illecito dell’attività. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il proprio percorso di reinserimento lavorativo e familiare. Il Comune è stato ritenuto privo di legittimazione passiva, in quanto estraneo all’atto adottato dal Prefetto.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nel merito. Il TAR ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione passiva del Comune, estraneo al provvedimento impugnato. Quanto alle censure rivolte contro l’atto prefettizio, il giudice ha affermato che i provvedimenti di pubblica sicurezza preventiva sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione. Nel caso concreto, la determinazione prefettizia era fondata su un quadro complessivo di elementi oggettivi, comprendente precedenti e procedimenti relativi a condotte di diversa natura, tra cui fatti in materia particolarmente rilevante per la sicurezza pubblica. Tali elementi, valutati unitariamente, potevano legittimamente essere considerati indici di non piena affidabilità e di rischio attuale di uso distorto dell’attività economica, senza necessità di dimostrare un abuso concreto già verificatosi. Il giudice ha escluso il difetto di istruttoria, ritenendo utilizzabili le risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Ha inoltre chiarito che la valutazione amministrativa di affidabilità non coincide con il giudizio penale e può basarsi anche su elementi non definitivi o privi di autonoma rilevanza penale, purché significativi sul piano indiziario. Le condizioni familiari e lavorative del ricorrente non sono state ritenute sufficienti a prevalere sull’interesse pubblico alla prevenzione di possibili utilizzi illeciti dell’attività. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza di smaltimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • I provvedimenti di pubblica sicurezza preventiva fondati su una valutazione di affidabilità del soggetto sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e possono essere censurati dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente sproporzione.
  • La valutazione amministrativa di affidabilità ai fini dell’esercizio di attività soggette a controllo di polizia è autonoma rispetto al giudizio penale e può fondarsi anche su procedimenti non definitivi o su elementi privi di autonoma rilevanza penale, purché dotati di significativa valenza indiziaria.
  • La pluralità e la reiterazione di fatti di diversa natura possono essere valutate unitariamente dall’Amministrazione come indici di non piena affidabilità e di rischio attuale di uso illecito dell’attività economica, senza che sia necessario dimostrare un abuso concreto già verificatosi.
  • Le risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti costituiscono dati oggettivi utilizzabili nell’istruttoria e nella valutazione discrezionale prefettizia relativa alla prevenzione dei rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.
  • Nel bilanciamento tra l’interesse privato all’esercizio dell’attività economica e l’interesse pubblico alla prevenzione di possibili utilizzi illeciti, le condizioni familiari e lavorative del soggetto non impongono una diversa decisione quando il quadro indiziario concreto e coerente giustifica la misura preventiva.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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