Sentenza n. 6448/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento m_dg.GDAP. -OMISSIS- in forza del quale il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott. -OMISSIS-, Ufficio del Capo del Dipartimento, Gruppo Operativo Mobile in data 24 giugno 2025 comunicava al Vice Ispettore -OMISSIS- il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento e liquidazione di numero seicento trentanove (639) ore di lavoro straordinario maturate nel periodo compreso tra il 28 novembre 2022 e il 06 marzo 2025 regolarmente autorizzate e contabilizzate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento e liquidazione di 639 ore di lavoro straordinario autorizzate e contabilizzate, maturate tra il 28 novembre 2022 e il 6 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria aveva comunicato il mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento e liquidazione di 639 ore di lavoro straordinario, deducendo la spettanza delle somme relative a ore regolarmente autorizzate e contabilizzate. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha corrisposto al ricorrente, con la retribuzione del mese di dicembre 2025, le spettanze richieste. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con nota del 23 dicembre 2025, il soddisfacimento dell'interesse azionato e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il pagamento intervenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione in ragione dell'andamento complessivo della vicenda contenziosa. Il Ministero è stato condannato a corrispondere al ricorrente 1.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata poiché l'Amministrazione, nel corso del giudizio, ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la regolazione delle spese di lite, che possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'andamento complessivo della vicenda contenziosa.
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