Sentenza n. 5005/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto il ricorso contro due ordinanze di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo un unico motivo articolato in error in iudicando, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione di legge e dell'art. 97, comma 2, Cost., eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, irragionevolezza del termine assegnato per adempiere, violazione dell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e dell'art. 47 del d.lgs. n. 159/2011. In particolare, hanno contestato la qualificazione dell'ordinanza di sgombero come atto integralmente vincolato e meramente consequenziale alla confisca definitiva, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto esercitare una valutazione discrezionale, considerare le esigenze abitative e il diritto di abitazione, nonché motivare in ordine alla destinazione del bene, alla posizione degli occupanti e al termine per il rilascio. Sono state inoltre riproposte le doglianze relative alla partecipazione procedimentale, all'affidamento e alla legittimità della confisca.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la confisca definitiva costituisca una cesura legale dei rapporti relativi all'immobile e che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, il bene sia acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi, secondo il regime pubblicistico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile. L'ordinanza di sgombero prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo decreto costituisce esercizio necessitato di un potere autoritativo e atto dovuto, non subordinato alla previa adozione del provvedimento di destinazione del bene e non richiedente un'ulteriore motivazione circa la destinazione o la comparazione tra interesse pubblico ed esigenze abitative degli occupanti. Il giudice amministrativo può esaminare soltanto la legittimità dell'ordinanza di sgombero e non può sindacare la confisca, i suoi presupposti o l'eventuale estraneità del terzo, questioni da far valere dinanzi al giudice penale. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità dell'atto, operando l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 in ragione del carattere vincolato e doveroso dello sgombero. Inoltre, l'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 determina, con la confisca definitiva, lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento o diritti reali di garanzia e l'estinzione dei diritti reali di godimento, sicché gli appellanti non potevano continuare a occupare legittimamente l'immobile. Il diritto di abitazione e le esigenze abitative non prevalgono sull'interesse pubblico alla sottrazione del bene di provenienza illecita e alla sua destinazione a finalità pubbliche. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
non riportata integralmente nel testo
Prevede il potere dell'Agenzia di adottare l'ordinanza di sgombero; dopo la confisca definitiva, tale potere è qualificato come dovuto, vincolato e non subordinato alla previa destinazione del bene.
art. 45, comma 2, d.lgs. 159/2011
“a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.”
La confisca definitiva trasferisce il bene al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi, determinando la cessazione dei rapporti incompatibili con il nuovo regime pubblicistico.
art. 823, comma 2, c.c.
“facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice”
L'amministrazione può tutelare in via amministrativa i beni pubblici e adottare le misure necessarie a garantirne la disponibilità materiale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
non riportata integralmente nel testo
L'omissione della comunicazione di avvio non comporta l'annullabilità dell'ordinanza di sgombero quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, trattandosi di atto vincolato e doveroso.
art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011
“la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi”
La confisca definitiva impedisce la prosecuzione dei rapporti di godimento e comporta l'estinzione dei diritti reali di godimento sul bene.
art. 60 c.p.a.
non riportata integralmente nel testo
La sentenza di primo grado è stata pronunciata in forma semplificata.
art. 112 c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
È stato dedotto, ma non risulta accolto, il vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- A seguito della confisca definitiva di prevenzione, l'ordinanza di sgombero dell'immobile costituisce un atto dovuto e vincolato dell'amministrazione, diretto ad assicurare la disponibilità materiale del bene acquisito al patrimonio dello Stato; essa non è subordinata alla previa adozione del provvedimento di destinazione.
- Il giudice amministrativo, chiamato a sindacare l'ordinanza di sgombero di un bene confiscato, non può riesaminare i presupposti, la validità o l'estensione della confisca né accertare l'eventuale buona fede o estraneità del terzo, questioni riservate al giudice penale nelle sedi previste dall'ordinamento.
- La natura vincolata e doverosa dell'ordinanza di sgombero rende applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 e impedisce che l'omessa comunicazione di avvio del procedimento determini l'annullabilità dell'atto.
- Le esigenze abitative degli occupanti, il diritto di abitazione e la richiesta di permanere nell'immobile non impongono una comparazione discrezionale con l'interesse pubblico, poiché dopo la confisca definitiva non sussiste una posizione giuridica tutelabile rispetto né all'an né al quando della consegna del bene.
- La confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento o diritti reali di garanzia e l'estinzione dei diritti reali di godimento; pertanto, l'occupazione dell'immobile non può proseguire legittimamente sulla base di tali rapporti.
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