Cassazione Penale, Ordinanza n. 08658/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva assolto l'imputata dal delitto di calunnia perché il fatto non costituisce reato, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa aggravata contestati al capo 1, e aveva rideterminato la pena per le residue ipotesi e per il furto aggravato di cui al capo 3. Contro la decisione di appello l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizi di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il furto aggravato: secondo la difesa, la condanna si fondava su un quadro probatorio non univoco e non adeguatamente corroborato. La censura, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse non proponibile in sede di legittimità, perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservate al giudice di merito. Non essendo state confrontate in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata sulla responsabilità per il furto aggravato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Richiamato come titolo del delitto di calunnia dal quale l'imputata era stata assolta in appello perché il fatto non costituisce reato.
art. 606, lett. e), c.p.p.
La Corte richiama il perimetro del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ribadendo che non consente una rilettura degli elementi di fatto o una nuova valutazione delle prove.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata per evidenziare che, dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta invariata la natura del sindacato della Cassazione sulla motivazione.
artt. 61 n. 11 e 624 c.p.
Richiamati come base normativa del delitto di furto aggravato oggetto della condanna residua e del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata quale precedente a fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti, perché l'apprezzamento del compendio probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella semplice contrapposizione tra una lettura difensiva delle risultanze processuali e quella accolta nella sentenza impugnata.
- Quando il ricorso contesta la responsabilità penale ma non si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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