Ordinanza n. 290/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie, n.-OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- di assegnazione temporanea del ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. 151/2001 dal VI Reparto Mobile della Polizia di Stato di Genova presso -OMISSIS-, nella parte in cui si dispone l’assegnazione fino al -OMISSIS- anziché per la durata di tre anni prevista dall’art. 42 bis del D.lgs n. 151/2001; - per quanto lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso; - NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO: - del diritto in capo al ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso -OMISSIS-; E LA CONSEGUENTE CONDANNA, ANCHE EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A., sussistendo le condizioni e i presupposti processuali e sostanziali previsti dagli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a., dell’Amministrazione resistente a disporre l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso -OMISSIS-. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/7/2026: 1. Del provvedimento -OMISSIS-, del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, notificato il -OMISSIS-, recante il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, adottato in “ritenuta” esecuzione dell'-OMISSIS-; 2. per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO ED IL RICONOSCIMENTO - del diritto in capo al ricorrente all’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso -OMISSIS-; E LA CONSEGUENTE CONDANNA, ANCHE EX ART. 34, CO. 1, LETT. C) C.P.A., sussistendo le condizioni e i presupposti processuali e sostanziali previsti dagli artt. 34, co. 1, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a., dell’Amministrazione resistente a disporre l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per la durata di tre anni presso -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 oltre la scadenza del contratto di lavoro del coniuge, nonché il precedente provvedimento di assegnazione limitata a tale scadenza
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'assegnazione temporanea triennale ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso una sede prossima alla residenza della famiglia. Le sedi di provenienza e di possibile destinazione avevano espresso parere favorevole. L'Amministrazione aveva tuttavia disposto l'assegnazione soltanto fino alla scadenza del contratto di lavoro interinale del coniuge, successivamente negando l'assegnazione oltre tale termine in asserita esecuzione di una precedente ordinanza cautelare di riesame. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego, sostenendo che la pronuncia additiva della Corte costituzionale aveva ampliato i presupposti oggettivi dell'art. 42-bis, consentendo l'assegnazione anche in ragione della residenza della famiglia, a prescindere dal luogo e dalla durata dell'attività lavorativa dell'altro genitore, e che l'Amministrazione non aveva effettuato il richiesto nuovo esame delle esigenze di servizio delle sedi coinvolte.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che la pronuncia additiva della Corte costituzionale ha integrato l'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, consentendo l'assegnazione anche presso una sede ubicata nella provincia o regione in cui è fissata la residenza della famiglia, cioè il luogo di domicilio del minore, senza che sia necessario fare riferimento all'attività lavorativa dell'altro genitore o alla durata del relativo contratto. La scadenza del contratto del coniuge costituisce quindi un elemento ormai ininfluente rispetto al presupposto oggettivo. L'Amministrazione, pur dovendo conservare la propria discrezionalità nella valutazione delle esigenze di servizio della sede di provenienza e di quella di destinazione, non ha acquisito nuovi pareri né svolto tale valutazione, limitandosi a rilevare la scadenza del contratto. Ritenuti sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora, il Tribunale ha confermato l'assegnazione temporanea del ricorrente presso la sede indicata fino all'udienza pubblica del 3 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
L'assegnazione può essere effettuata non solo "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", ma anche "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia".
La disposizione, come integrata dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale richiamata nell'ordinanza, consente l'assegnazione temporanea triennale anche sulla base della residenza della famiglia, a prescindere dal luogo di lavoro e dalla durata del contratto dell'altro genitore, ferma la valutazione discrezionale delle esigenze di servizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale esercitata dal TAR.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure conseguenti all'accoglimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato con riferimento alla richiesta di accertamento e alla conseguente condanna dell'Amministrazione.
Massime di principio
- A seguito della pronuncia additiva della Corte costituzionale richiamata dal giudice, l'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 può essere disposta anche presso una sede situata nella provincia o regione di residenza della famiglia, senza necessità che l'altro genitore vi eserciti un'attività lavorativa.
- La scadenza o la durata del contratto di lavoro dell'altro genitore non costituisce, di per sé, un presupposto oggettivo ostativo all'assegnazione temporanea fondata sulla residenza della famiglia.
- L'ampliamento dei presupposti oggettivi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non elimina la discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di servizio della sede di provenienza e di quella di destinazione.
- Quando il giudice dispone il riesame dell'istanza ex art. 42-bis, l'Amministrazione non può limitarsi a reiterare il precedente elemento ostativo ormai divenuto irrilevante, ma deve svolgere la valutazione discrezionale delle esigenze di servizio secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.
- In sede cautelare, la mancata rinnovazione dell'istruttoria e dei pareri sulle esigenze di servizio, unita alla considerazione di un presupposto oggettivo non più rilevante, può integrare fumus boni iuris e giustificare la conferma temporanea dell'assegnazione fino alla discussione di merito.
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