Sentenza n. 375/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione n. 295/2017 del 12 giugno 2017; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un manufatto e di un piazzale realizzati senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un manufatto con struttura portante in ferro, copertura e tamponature in pannelli, di circa 68,64 mq e 217,90 mc, nonché a un piazzale in cemento di circa 136,08 mq, destinati a deposito e ricovero di attrezzi e materiali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990 e della normativa regionale, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata possibilità di presentare osservazioni e documenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere avrebbe imposto una specifica ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione e dell’affidamento del privato alla conservazione delle opere. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10, 22, 31 e 38 del d.P.R. 380/2001, della circolare regionale richiamata e dell’art. 9 della l. 122/1989, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, errore nei presupposti e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il manufatto fosse una pertinenza urbanistica non soggetta a permesso di costruire, anche in ragione del limite del 20% della volumetria dell’edificio principale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e sanzionatorio, adottato a seguito dell’accertamento dell’abuso, sicché non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio ha inoltre rilevato che il precedente diniego di sanatoria, notificato e non impugnato, aveva avvertito il destinatario dell’imminente avvio della procedura repressiva e che la stessa ordinanza conteneva un avviso riferibile all’avvio del procedimento sanzionatorio, pur con un refuso nel richiamo normativo. Il secondo motivo è stato respinto perché la demolizione costituisce attività doverosa e vincolata: l’amministrazione non deve comparare l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso con l’interesse privato alla conservazione dell’opera, né il decorso del tempo determina un legittimo affidamento o impone una motivazione ulteriore. È sufficiente indicare i presupposti di fatto, le opere abusive e la loro difformità o assenza di titolo, elementi presenti nell’ordinanza. Il terzo motivo è stato respinto perché la pertinenza urbanistica ha nozione più restrittiva di quella civilistica e richiede sia una modesta consistenza dimensionale sia l’assenza di autonomia funzionale e di autonomo valore economico. Il manufatto, per dimensioni, cubatura e destinazione a deposito e ricovero di attrezzi e materiali, non possiede tali caratteristiche. Il limite del 20% della volumetria dell’edificio principale è irrilevante, poiché opera soltanto per interventi già qualificabili come pertinenziali, mentre l’opera in esame non lo è. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della causa.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di provvedimento vincolato e sanzionatorio; nel caso concreto, l’ordinanza conteneva comunque un avvertimento riferibile all’avvio del procedimento.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo motivazionale dell’ordinanza di demolizione è assolto mediante l’indicazione dei presupposti di fatto, delle opere abusive e della loro contrarietà alla disciplina edilizia; non è necessaria un’autonoma comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La demolizione delle opere realizzate abusivamente costituisce attività vincolata e doverosa dell’amministrazione, una volta accertata l’assenza del titolo edilizio o l’illegittimità dell’intervento.
art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 380/2001
Il limite del 20% della volumetria dell’edificio principale rileva ai fini della qualificazione degli interventi pertinenziali come nuova costruzione, ma non può essere invocato quando l’opera non possiede i requisiti sostanziali della pertinenza urbanistica.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La presentazione di un’istanza di sanatoria e il suo successivo diniego precedono e consentono la prosecuzione dell’azione repressiva edilizia; il diniego non impugnato mantiene i propri effetti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, secondo il rito richiamato dal Collegio.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e sanzionatorio, conseguente all’accertamento dell’illecito, e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. 241/1990.
- Nell’adozione dell’ordine di demolizione l’amministrazione non è tenuta a svolgere un’autonoma comparazione tra l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso e l’interesse privato alla conservazione dell’opera, poiché l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è immanente nell’accertamento dell’abuso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’opera abusiva non fa sorgere, di per sé, un legittimo affidamento del proprietario alla sua conservazione e non impone una motivazione rafforzata dell’ordine di demolizione.
- La motivazione dell’ordine di demolizione è sufficientemente assolta dalla descrizione delle opere abusive e dall’indicazione dei presupposti di fatto che consentono di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione.
- La pertinenza urbanistica è configurabile soltanto per opere di modesta entità, prive di autonoma consistenza, funzione e valore economico; il rapporto funzionale con un edificio principale non è sufficiente quando il manufatto, per dimensioni o destinazione, costituisca un organismo autonomamente utilizzabile.
- Il limite del 20% della volumetria dell’edificio principale può operare solo dopo che l’intervento sia qualificato come pertinenziale; non può essere utilizzato per dimostrare la pertinenzialità di un manufatto che, per dimensioni e autonomia funzionale, non presenta tale natura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 819/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 820/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →