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Parere

Parere n. 620/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con dalla signora -OMISSIS-contro il Comune di -OMISSIS- (GE) e nei confronti della soc. -OMISSIS- per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 marzo 2024, recante modifica al regolamento di Polizia Urbana del Comune nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data o tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla sua posizione.

Giustizia amministrativa202500077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 marzo 2024, recante modifica dell’art. 8 del regolamento di Polizia Urbana in materia di occupazione laterale di suolo pubblico presso esercizi commerciali.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, proprietaria di un locale commerciale prospiciente un’area pedonale pubblica, ha impugnato la modifica regolamentare che consente ai pubblici esercizi di occupare lateralmente suolo pubblico non già concesso, senza l’assenso del proprietario frontistante, purché sia rispettata una fascia minima di rispetto di 2,50 metri dall’ingresso del locale. La ricorrente ha dedotto violazione dei diritti del cittadino, arbitrarietà e irragionevolezza, eccesso di potere, difetto di motivazione e natura sostanzialmente ad personam della modifica, segnalando anche un possibile collegamento familiare tra un’assessora comunale e il titolare del ristorante controinteressato. Il Comune e il Ministero dell’interno hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di interesse, poiché non era stata impugnata l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata il 4 aprile 2024 alla società controinteressata.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Le condizioni dell’azione, costituite dalla legittimazione e dall’interesse ad agire, devono sussistere al momento della proposizione e permanere fino alla decisione. L’interesse deve essere personale, attuale e concreto, ossia deve consentire al ricorrente di conseguire un’utilità effettiva dall’accoglimento. I regolamenti, di regola, contengono norme generali, astratte e innovative non immediatamente lesive, la cui concreta incidenza dipende dall’adozione di un successivo atto applicativo. Tali disposizioni devono pertanto essere impugnate insieme all’atto applicativo, salvo il caso di disposizioni autoapplicative direttamente lesive. Nel caso esaminato, l’eventuale lesione della posizione della ricorrente derivava dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, non dalla modifica regolamentare in sé. Poiché l’autorizzazione non era stata impugnata, mancava l’interesse a ottenere l’annullamento della sola deliberazione consiliare. La clausola generica riferita a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non poteva integrare l’impugnazione dell’autorizzazione non specificamente individuata.

Osservazioni

Condizioni dell’azione

La legittimazione ad agire e l’interesse ad agire devono sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione. L’interesse deve essere personale, attuale e concreto, traducendosi in un’utilità effettiva derivante dall’accoglimento.

Impugnazione dei regolamenti

Le disposizioni regolamentari, in quanto normalmente generali, astratte e non immediatamente lesive, devono essere impugnate insieme all’atto applicativo che concretamente incide sulla posizione del privato, salvo che siano autoapplicative e direttamente lesive.

Mancata impugnazione dell’autorizzazione applicativa

La lesione lamentata dalla ricorrente derivava dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata alla società controinteressata, che non era stata impugnata. L’impugnazione della sola deliberazione regolamentare non consentiva di conseguire un’utilità concreta.

Clausola generica sugli atti connessi

La generica formula relativa a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di data o tenore sconosciuto, non equivale all’impugnazione dell’atto applicativo lesivo e non può supplire alla sua mancata specifica contestazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nel cui ambito il Consiglio di Stato rende il parere decisorio sull’impugnazione proposta.

  • Art. 8 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di -OMISSIS-

    L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio può essere concessa davanti agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi solamente a nome del titolare o legale rappresentante della società con riferimento all'autorizzazione commerciale o di P.E. relativa. L'autorizzazione può essere concessa anche lateralmente ottenendo preventivamente documentazione scritta di assenso da parte dei proprietari.

    La disposizione originaria subordinava l’occupazione laterale all’acquisizione dell’assenso scritto dei proprietari; la modifica impugnata ha limitato la regola della frontistanza al suolo pubblico posto alla stessa quota del locale e ha consentito l’occupazione laterale di aree non già concesse senza assenso del proprietario frontistante, nel rispetto di una fascia di 2,50 metri.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.

  • Artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2025, n. 7325

    Richiamato per i principi sulle condizioni dell’azione e sui requisiti di personalità, attualità e concretezza dell’interesse a ricorrere.

  • Cons. Stato, sez. I, parere n. 1106/2021

    Richiamato a sostegno dei principi relativi alle condizioni dell’azione e all’interesse personale, attuale e concreto.

  • Cons. Stato, sez. VII, 19 febbraio 2025, n. 1093

    Richiamato per la distinzione tra regolamenti non immediatamente lesivi e disposizioni regolamentari autoapplicative direttamente impugnabili.

  • Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3732

    Richiamato per escludere che la generica indicazione di atti presupposti, connessi o consequenziali integri l’impugnazione dell’atto applicativo non specificamente contestato.

  • Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4459

    Richiamato sul medesimo principio relativo all’insufficienza della clausola generica sugli atti connessi o consequenziali.

Massime di principio

  • Le condizioni dell’azione nel processo amministrativo devono sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione; l’interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto e deve corrispondere a un’utilità effettiva ottenibile dall’accoglimento.
  • I regolamenti, in quanto normalmente costituiti da norme generali, astratte e destinate a essere applicate a una pluralità indeterminata di casi, non sono di regola immediatamente lesivi e devono essere impugnati insieme al provvedimento applicativo che concretizza la lesione.
  • Le disposizioni regolamentari autoapplicative, il cui effetto lesivo discende direttamente dalla previsione senza necessità di ulteriori atti discrezionali o applicativi, sono invece autonomamente e immediatamente impugnabili.
  • La generica impugnazione di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se di data o contenuto sconosciuto, non sostituisce l’impugnazione specifica dell’atto applicativo che determina la lesione.

Impugnazione di una modifica al regolamento comunale sull’occupazione di suolo pubblico

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria di un locale commerciale contro il Comune di -OMISSIS-, nei confronti della società titolare di un ristorante, per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 5 del 27 marzo 2024, con cui era stato modificato il regolamento comunale di Polizia Urbana in materia di occupazione laterale di suolo pubblico.

Premesse e disciplina comunale

La ricorrente è proprietaria di un locale commerciale prospiciente un’area pedonale pubblica, in parte concessa alla stessa. L’area era stata occupata da tavolini, sedie e ombrelloni riferibili al vicino ristorante, con effetti lamentati sulla visibilità della vetrina del locale.

La disciplina previgente dell’art. 8 del regolamento comunale consentiva l’occupazione laterale di suolo pubblico soltanto previa acquisizione dell’assenso scritto dei proprietari frontistanti. La modifica approvata con la deliberazione impugnata ha previsto che:

  • la regola della frontistanza valesse soltanto per il suolo pubblico posto alla stessa quota del locale commerciale;
  • l’occupazione laterale potesse essere autorizzata anche senza l’assenso del proprietario frontistante, purché l’area non fosse già in concessione;
  • fosse rispettata una fascia minima di rispetto di 2,50 metri dall’ingresso del locale, a tutela della visibilità.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto violazione dei diritti del cittadino, arbitrarietà e irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di motivazione. Ha inoltre prospettato che la modifica regolamentare fosse sostanzialmente riferibile alla situazione del ristorante controinteressato e ha segnalato un rapporto familiare tra un’assessora comunale e il titolare del ristorante.

Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, osservando che la ricorrente aveva impugnato soltanto la deliberazione regolamentare e non anche l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata il 4 aprile 2024 alla società controinteressata. Il Ministero dell’interno ha condiviso le eccezioni e le difese comunali. La ricorrente non ha presentato osservazioni alla relazione ministeriale.

Condizioni dell’azione

La Sezione ha ricordato che l’ammissibilità dell’impugnazione presuppone la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire. La legittimazione consiste nella titolarità effettiva di una posizione differenziata e qualificata; l’interesse ad agire richiede invece che il ricorrente possa conseguire un’utilità effettiva dall’accoglimento.

L’interesse deve essere:

  • personale, perché l’utilità deve riferirsi al soggetto che propone il ricorso;
  • attuale, perché deve esistere al momento della proposizione;
  • concreto, perché il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato.

Tali condizioni devono permanere fino alla decisione.

Impugnazione dei regolamenti e atto applicativo

Secondo la Sezione, i regolamenti normalmente dettano norme generali, astratte e innovative dell’ordinamento, destinate a essere applicate ripetutamente a una serie indeterminata di casi e destinatari. Per tale ragione, essi non sono di regola immediatamente lesivi: la loro concreta incidenza dipende dall’adozione di un successivo provvedimento applicativo.

La Sezione distingue i regolamenti non immediatamente lesivi, definiti regolamenti “volizione-preliminare”, dai regolamenti “volizione-azione”, contenenti disposizioni autoapplicative direttamente lesive. Solo in quest’ultimo caso il privato deve impugnare immediatamente la disposizione regolamentare, senza attendere un atto applicativo vincolato.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, la Sezione ha ritenuto che la posizione della ricorrente non fosse lesa direttamente dalla deliberazione consiliare n. 5 del 2024. L’eventuale pregiudizio derivava invece dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata alla società titolare del ristorante.

Poiché tale autorizzazione non era stata impugnata, l’annullamento della sola modifica regolamentare non avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere un’utilità concreta. La generica formula contenuta nell’epigrafe del ricorso, riferita a ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, non poteva essere considerata un’impugnazione dell’autorizzazione, in assenza di una sua specifica individuazione e contestazione.

Conclusione

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire, senza esaminare nel merito le censure relative all’irragionevolezza, all’eccesso di potere, al difetto di motivazione e all’asserita natura ad personam della modifica regolamentare. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e i terzi citati.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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