Sentenza n. 3048/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. 335 del 16 giugno 2025 - notificato alla società in data 19 giugno 2025 - con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale valutazioni ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura, Soprintendenza speciale per il PNRR, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il “progetto di un impianto agrovoltaico e relative le opere di connessione, denominato "Cardinale", con potenza di picco pari a 61,116 MWp da localizzarsi nei Comuni di Poggiorsini (BA), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT)” ; - del parere n. 447 del 17 ottobre 2024, protocollato in data 22 ottobre 2024 con n. prot. 14981, espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; - del parere tecnico istruttorio espresso dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 11221-P del 16 aprile 2025; - della nota prot. 222326 del 4 dicembre 2024 - seppur non conosciuta - con la quale la Direzione Valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto sul provvedimento di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, rispetto ai provvedimenti impugnati, ivi inclusi - seppur non conosciuti - per quanto occorrer possa: i) il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia espresso con nota prot. n. 104 del 4 gennaio 2024; ii) la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 4734 del 19 aprile 2024; iii) il parere della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 7969 del 7 marzo 2024; iv) il parere della Soprintendenza ABAP della Basilicata espresso con nota prot. n. 12938 del 21 ottobre 2024; v) la relazione del 15 gennaio 2025 del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SSPNRR; vi) la richiesta di integrazioni formulata dalla Soprintendenza Speciale PNRR acquisita al prot. MASE n. 74558 del 9 maggio 2023; vii) la richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Basilicata acquisita al prot. MASE n. 1032 del 3 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrovoltaico e alle opere di connessione, nonché i presupposti pareri tecnici della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto di VIA negativo e gli atti presupposti deducendo, in sintesi, difetto di motivazione e di autonoma valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente, che avrebbe recepito acriticamente i pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza Speciale per il PNRR. Ha lamentato inoltre violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio, sostenendo che le carenze documentali rilevate avrebbero dovuto essere superate mediante ulteriori richieste di integrazione; violazione dei principi di precauzione e leale collaborazione, per non avere le amministrazioni verificato l'effettiva sussistenza di un pregiudizio ambientale né prospettato soluzioni alternative o prescrizioni; omessa considerazione della localizzazione del progetto in area idonea o comunque a elevato potenziale per impianti da fonti rinnovabili, con conseguente necessità di una motivazione rafforzata; erronea valutazione degli impatti cumulativi, per avere incluso anche impianti ancora in fase di autorizzazione; erronea valutazione degli effetti paesaggistici, archeologici e culturali e omessa considerazione della natura agrovoltaica dell'impianto. Il progetto riguardava un impianto di circa 61 MWp su circa 90 ettari, con opere di connessione, tra cui un cavidotto di circa 14 km, interessanti territori di Puglia e Basilicata.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio della memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata tardivamente, senza tenerne conto ai fini della decisione. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il rinvio per relationem del decreto VIA ai pareri della Commissione Tecnica e della Soprintendenza Speciale, qualificati come atti endoprocedimentali tecnici e istituzionali, non autonomamente provvedimentali, destinati a confluire nella decisione finale del MASE. Il decreto è stato giudicato adeguatamente motivato, poiché fondato su valutazioni ampie, analitiche e coerenti, senza fratture logiche o istruttorie. Il giudice ha ribadito che la VIA implica un'ampia, anche amministrativa e istituzionale, discrezionalità nella ponderazione degli interessi ambientali, paesaggistici, culturali, urbanistici ed economico-sociali; il sindacato giurisdizionale è pertanto esterno e non può sostituire la valutazione amministrativa in assenza di errori manifesti, travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza evidente. La circostanza che il progetto ricadesse in area idonea per impianti da fonti rinnovabili non determinava un'automatica compatibilità ambientale e la Soprintendenza aveva fornito una motivazione rafforzata, riferita alle interferenze con il Castello di Monteserico, con la Via Appia Regina Viarum, con aree archeologiche e con beni paesaggistici, nonché alla rilevante antropizzazione e alterazione delle relazioni visive, storiche e culturali del paesaggio. Il TAR ha riconosciuto che l'amministrazione aveva erroneamente considerato, nella valutazione degli impatti cumulativi, anche impianti ancora in fase di valutazione, in contrasto con l'Allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006; tuttavia tale vizio non è stato ritenuto decisivo, perché permanevano numerosi e autonomi rilievi ostativi sufficienti a sorreggere il giudizio negativo. È stata respinta anche la censura relativa alla natura agrovoltaica, poiché la Soprintendenza aveva esaminato tale caratteristica e ragionevolmente ritenuto non garantita l'effettiva gestione agricola delle aree, qualificando sostanzialmente l'intervento come impianto fotovoltaico. Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ha rilevato che una richiesta di integrazione era già stata formulata e che la documentazione prodotta non era stata ritenuta esaustiva; le carenze informative, concernenti anche la rappresentazione degli impatti visivi, avevano concorso a comprovare le criticità progettuali. L'ulteriore acquisizione di chiarimenti ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 costituisce una scelta rimessa all'autorità procedente e non un obbligo automatico, soprattutto quando le carenze siano sostanziali e non superabili con prescrizioni o rinvio alla progettazione esecutiva. È stata infine respinta la doglianza sull'omessa individuazione di soluzioni alternative o prescrizioni, perché generica e diretta a sollecitare un inammissibile sindacato di merito su una scelta discrezionale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Individua il procedimento di VIA statale cui era riferita l'istanza della società proponente.
art. 25 d.lgs. 152/2006
Rimette all'autorità procedente la valutazione sull'acquisizione di ulteriori atti e chiarimenti; non impone un obbligo automatico di reiterare il soccorso istruttorio quando le carenze documentali siano sostanziali.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base del contributo tecnico-istruttorio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nell'ambito delle procedure VIA relative ai progetti ricompresi nel PNIEC.
Allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006
ad altri progetti esistenti e/o approvati
La valutazione degli impatti cumulativi deve essere circoscritta ai progetti esistenti o approvati e non può includere progetti ancora in fase di valutazione.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La localizzazione in area idonea per impianti da fonti rinnovabili non determina automaticamente la compatibilità ambientale o paesaggistica del progetto.
art. 2, lett. ggg), d.lgs. 199/2021
La qualificazione dell'area come avente elevato potenziale per impianti da fonti rinnovabili non esclude la necessità della concreta valutazione degli impatti.
art. 136 d.lgs. 42/2004
Rileva quale base della dichiarazione di interesse pubblico dell'area del Castello di Monteserico, considerata nella valutazione paesaggistica negativa.
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004
Rileva per la tutela delle zone di interesse archeologico interferite dal progetto.
Massime di principio
- Nella VIA il giudizio amministrativo non si esaurisce in una verifica tecnica automatica, ma comporta un'ampia discrezionalità tecnica, amministrativa e istituzionale nella ponderazione integrata degli interessi ambientali, paesaggistici, culturali, urbanistici ed economico-sociali coinvolti.
- Il giudice amministrativo può sindacare una valutazione negativa di VIA soltanto dall'esterno, verificando la presenza di errori manifesti, travisamento dei fatti, illogicità evidente o irragionevolezza, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione competente.
- Il provvedimento finale di VIA può legittimamente motivare per relationem mediante il richiamo espresso a pareri tecnici endoprocedimentali analitici e coerenti, quando tali pareri consentano di ricostruire le ragioni della decisione e non emerga una frattura logica o istruttoria tra l'istruttoria e il provvedimento conclusivo.
- La localizzazione di un impianto da fonti rinnovabili in un'area qualificata come idonea non comporta automatica compatibilità ambientale o paesaggistica; l'amministrazione può negare la VIA sulla base di una motivazione rafforzata riferita agli specifici valori paesaggistici, culturali e archeologici interferiti dal progetto.
- La valutazione degli impatti cumulativi nella VIA deve considerare i progetti esistenti o approvati e non quelli ancora in fase di valutazione; tuttavia l'erronea inclusione di questi ultimi non determina l'illegittimità del diniego quando residuino autonome e sufficienti ragioni ostative non colpite dal vizio.
- Il soccorso istruttorio nella VIA non impone all'autorità procedente di formulare indefinitamente ulteriori richieste di integrazione: quando il proponente abbia già ricevuto una richiesta e le carenze documentali siano sostanziali, incidano sulla rappresentazione degli impatti e concorrano a dimostrare l'incompatibilità del progetto, il diniego può essere adottato senza ulteriori chiarimenti.
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