Sentenza n. 1022/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente della prova orale nel concorso PNRR 3, con conseguente esclusione dall’elenco degli idonei e dalla graduatoria definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ha conseguito alla prova orale un punteggio inferiore alla soglia minima di 70/100, venendo esclusa dall’elenco degli idonei e dalla graduatoria. Ha impugnato il verbale di valutazione, la scheda individuale, il punteggio attribuito, la griglia di valutazione e gli atti di approvazione della graduatoria, deducendo l’illegittimità del giudizio della commissione. In particolare, ha sostenuto che l’impostazione metodologico-didattica della prova fosse sostanzialmente coincidente con quella già valutata positivamente in una precedente procedura concorsuale; che il punteggio fosse incoerente con i descrittori della griglia; che il giudizio fosse privo di motivazione; e che fossero stati violati i principi di imparzialità, trasparenza, affidamento e parità di trattamento. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. La valutazione della commissione sulla prova concorsuale costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, evidente errore tecnico o violazione dei criteri predeterminati. Nel caso concreto non sono emersi errori macroscopici né anomalie tali da giustificare l’annullamento. Il precedente giudizio più favorevole ottenuto dalla candidata non è stato ritenuto parametro vincolante, poiché riferito a una procedura distinta, con diversa traccia, contenuti, contesto scolastico e commissione; non ne deriva quindi un affidamento qualificato alla ripetizione del medesimo risultato. La mera analogia dell’impostazione metodologica non imponeva l’attribuzione di un punteggio equivalente, poiché la prova richiedeva lo sviluppo di una lezione simulata coerente con la specifica traccia, oltre alla padronanza disciplinare, metodologica e comunicativa. La commissione aveva rilevato criticità nella contestualizzazione e nello sviluppo dei contenuti richiesti, nonché una risposta incompleta sul metodo misto di valutazione d’azienda e sulla rilevanza dell’avviamento; tali rilievi sono stati ritenuti pertinenti e non smentiti. È stata respinta anche la censura relativa alla griglia: i descrittori costituiscono parametri sintetici per la formulazione di un giudizio complessivo e non condizioni cumulative inderogabili per ogni punteggio della fascia. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione, essendo collegato a criteri e parametri previamente stabiliti e sufficientemente articolati. La relazione dell’Amministrazione non è stata considerata integrazione postuma della motivazione, ma mera esplicitazione degli elementi tecnici già sottesi all’applicazione della griglia. Infine, le doglianze dirette a ottenere un punteggio maggiore sono state qualificate come richiesta di rivalutazione del merito tecnico della prova, estranea al sindacato di legittimità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e le parti siano state previamente avvisate.
art. 70 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
La norma è richiamata nel contesto della disciplina del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione di una commissione di concorso su una prova orale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, travisamento dei fatti, evidente errore tecnico oppure violazione dei criteri di valutazione previamente stabiliti.
- Il giudizio conseguito da un candidato in una precedente procedura concorsuale non vincola la commissione di una successiva selezione autonoma e, di regola, non determina un affidamento qualificato alla ripetizione del medesimo risultato, quando le procedure presentino tracce, contenuti, contesti e commissioni differenti.
- In una prova orale diretta a verificare la capacità di sviluppare una lezione simulata, la mera analogia dell’impostazione metodologico-didattica rispetto a una precedente prova non impone l’attribuzione dello stesso punteggio, dovendo la valutazione riferirsi alla specifica traccia e alla padronanza disciplinare, metodologica e comunicativa dimostrata nella singola procedura.
- I descrittori inseriti in una griglia di valutazione articolata per fasce costituiscono parametri sintetici per la formulazione del giudizio complessivo e non necessariamente condizioni cumulative inderogabili per ogni punteggio interno alla fascia, salvo che la lex specialis disponga diversamente.
- Nelle procedure concorsuali il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione quando sia collegato a criteri e parametri previamente determinati e sufficientemente articolati; una relazione successiva dell’amministrazione non costituisce motivazione postuma se si limita a esplicitare gli elementi tecnici già sottesi all’applicazione della griglia.
- È estranea al sindacato di legittimità la censura con cui il candidato mira soltanto a sostituire alla valutazione tecnica della commissione una propria diversa valutazione della prova, in assenza di palesi errori di fatto o di giudizio, travisamento, manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Contratti pubblici
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