Sentenza n. 369/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 117/2023 in data 11 luglio 2023 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Piacenza, Sezione civile, successivamente corretta con ordinanza del 27 settembre 2023. La sentenza civile aveva accertato il diritto dei ricorrenti a ottenere la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici specificamente indicati e per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equivalente, nel rispetto dei vincoli di legge. I ricorrenti hanno dedotto l’omessa esecuzione del giudicato nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 10 ottobre 2023 e ne hanno documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 3 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Risultava inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato civile risultava comprovata dalla documentazione prodotta, dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero e dall’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto idonea allo scopo la notificazione effettuata all’indirizzo PEC del Ministero e ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia, mediante gli adempimenti ivi previsti. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta dei ricorrenti entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inutile decorso del termine. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’attuazione concreta degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale definitivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso tale termine, l’inadempimento può essere fatto valere in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia dato esecuzione.
- L’omessa contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione non costituita, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consente di ritenere sussistente l’inottemperanza quando dagli atti emerga che l’obbligo giudiziale non è stato adempiuto.
- Per le amministrazioni dello Stato, il ricorso per ottemperanza può essere proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC individuato come domicilio digitale dell’amministrazione è idonea a far decorrere il termine per l’esecuzione del provvedimento giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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