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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17453/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990 e reato di cessione - artt. 110 e 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha proposto cinque motivi, in sintesi: (1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo (contestando la valutazione delle intercettazioni e la rilevanza della spartizione dei proventi), (2) mancata motivazione del Tribunale in relazione al capo 22 (cessione di 8 kg di hashish), (3) illogicità delle esigenze cautelari e mancanza dei presupposti per la custodia, oltre ad altre censure collegate alla valutazione probatoria.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato alle spese processuali. Motivazione: il ricorso tentava una rivalutazione degli elementi di fatto (valutazione del compendio indiziario) che la Cassazione non può effettuare; la motivazione del Tribunale era ritenuta coerente e non manifestamente illogica: erano stati documentati elementi quali intercettazioni, collegamenti con coindagati, sequestri (es. 66 kg di hashish il 21/10/2021), servizi di osservazione che hanno evidenziato l'ingresso di Alongi e Genovese nell'abitazione del ricorrente e il successivo rinvenimento di 8 kg di hashish sull'auto di Alongi. Inoltre il Tribunale aveva rilevato la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando la presunzione prevista per i reati associativi e i precedenti specifici del ricorrente. Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato o inammissibile e il ricorrente è stato condannato anche al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l’ordinanza cautelare: utilizzata come base per l’applicazione e la conferma della misura cautelare; la Corte non ha sindacato la valutazione in fatto svolta dai giudici di merito ai sensi di questa norma

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sugli illeciti connessi allo stupefacente: contestata l'associazione e la pluralità di condotte di traffico; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di una struttura organizzativa e della comunanza di scopo tra i partecipi

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: richiamato per la contestazione di concorso nella cessione (capo 22); la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione del Tribunale che collega l'episodio al contesto indiziario

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90

    Riferimento alla specifica qualificazione della cessione di sostanze stupefacenti; usata per inquadrare il fatto di cessione (8 kg di hashish) e la relativa gravità indiziaria

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione dell'ordinanza: richiamata nella censura del ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione del Tribunale

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le esigenze cautelari: invocata dal ricorrente, ma la Corte ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente argomentato la presenza delle esigenze cautelari, anche alla luce della presunzione relativa per i reati associativi

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione favorevole all’adozione della custodia cautelare in carcere per il reato associativo: il Tribunale ha ritenuto tale presunzione non vinta dalle difese e anzi rafforzata dai precedenti specifici e dal compendio indiziario

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento alla Cassa delle Ammende: applicata per la determinazione della sanzione pecuniaria di €3.000,00 a carico del ricorrente per la causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale impiegato per motivare la condanna per inammissibilità e l'applicazione dell'onere alla Cassa delle Ammende, confermando l’applicazione dell'art. 616 c.p.p. nel caso di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La Cassazione non è chiamata a rivedere la valutazione in fatto del giudice di merito: i ricorsi che si limitano a contrastare la valutazione degli indizi sono inammissibili salvo denuncia di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una "cassa comune" o di una gestione paritaria degli utili non esclude automaticamente la configurabilità dell'associazione: è sufficiente una durevole comunanza di scopo e un minimo apparato organizzativo
  • Elementi quali intercettazioni, servizi di osservazione, pedinamenti, sequestri rilevanti e rapporti continuativi con corrieri/fornitori costituiscono un compendio indiziario che può giustificare la custodia cautelare quando il giudice di merito lo ritenga coerente e non manifestamente illogico
  • Per contrastare efficacemente una misura cautelare occorre proporre censure di diritto specifiche (es. violazioni di norme di procedura, vizio manifesto di motivazione) e non limitarsi a proporre una diversa valutazione dei fatti
  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare prevista per i reati associativi (art. 275, comma 3 c.p.p.) può essere superata solo con allegazioni e prove concrete che smentiscano le esigenze cautelari, mentre la mera contestazione degli indizi non è sufficiente
  • Nei ricorsi inammissibili per motivi processuali il giudice può disporre condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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