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Sentenza

Sentenza n. 5067/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 3 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 3 ottobre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio delle amministrazioni intimate, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia, l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza relativa al visto di ingresso per motivi di studio e la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento abbia attivato il procedimento per il rilascio del visto e abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata alla luce del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione attiva il procedimento oggetto dell’istanza e soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento presso una sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto integra, quando costituisce l’oggetto della pretesa azionata, l’attivazione del relativo procedimento e il soddisfacimento della domanda proposta contro il silenzio.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude che il giudice possa compensare le spese di lite valutando il tempo intercorso tra l’istanza e il ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione; il contributo unificato può comunque essere posto a carico dell’amministrazione mediante restituzione al ricorrente, ove versato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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