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Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto l'opposizione di terzo e dichiarato nulla una precedente sentenza nella parte relativa alla validità di una SCIA alternativa al permesso di costruire

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un immobile assentito per attività connesse alla conduzione di fondi agricoli, interessato da successive SCIA e permessi di costruire, tra cui una SCIA alternativa al permesso di costruire depositata dal proprietario per il mutamento della destinazione d'uso del piano terra in locali commerciali. Successivamente, la società conduttrice aveva presentato una SCIA in sanatoria relativa a modifiche interne e una segnalazione certificata di agibilità. Il Comune aveva annullato in autotutela tali ultimi titoli. La società conduttrice aveva impugnato l'annullamento e il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo altresì che la precedente SCIA alternativa al permesso di costruire fosse inidonea a legittimare il mutamento di destinazione d'uso. Il proprietario, non evocato in quel giudizio, aveva proposto opposizione di terzo. Il TAR aveva accolto l'opposizione e dichiarato nulla la precedente sentenza nella parte riguardante la SCIA del proprietario. Il Comune ha appellato deducendo: l'improcedibilità dell'opposizione per sopravvenuto annullamento in autotutela della SCIA del proprietario, già autonomamente impugnato da quest'ultimo; l'erroneo riconoscimento della qualità di terzo legittimato, sostenendo che il proprietario fosse cointeressato rispetto agli atti della conduttrice e avrebbe potuto intervenire nel giudizio originario; la mancata pronuncia sulle eccezioni e domande riproposte, tra cui l'illegittimità della SCIA in sanatoria per assenza della doppia conformità. L'appellato ha sostenuto che l'interesse all'opposizione permanesse, poiché il giudizio contro l'annullamento della propria SCIA non sarebbe stato pienamente satisfattivo senza la riforma della sentenza precedente, e ha contestato di essere stato cointeressato nel giudizio promosso dalla conduttrice.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile l'opposizione di terzo. Il Collegio ha ritenuto decisivo il sopravvenuto annullamento amministrativo della SCIA del proprietario, intervenuto prima della decisione sull'opposizione e autonomamente impugnato dal proprietario. Tale annullamento ha fatto definitivamente venir meno l'interesse alla decisione del rimedio straordinario, poiché l'eventuale accoglimento del separato ricorso contro l'annullamento avrebbe richiesto una nuova valutazione della legittimità del provvedimento comunale, non condizionata dalle argomentazioni contenute nella sentenza resa nel diverso giudizio sugli atti successivi della conduttrice. Non vi sarebbe stato conflitto di giudicati, perché la sentenza originaria non aveva direttamente deciso la legittimità della SCIA del proprietario, ma la legittimità di provvedimenti relativi a titoli diversi e successivi. Il Collegio ha quindi ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi, compresa la questione se il proprietario avesse la qualità di terzo legittimato all'opposizione. In via di completezza ha ricordato che l'opposizione di terzo ordinaria è riconoscibile ai controinteressati pretermessi, occulti o sopravvenuti non intervenuti per omissione della controparte, del giudice o per vizi del procedimento amministrativo, purché titolari di un interesse qualificato al mantenimento dell'atto travolto dalla sentenza. Nel caso concreto, tuttavia, tale interesse era venuto meno per l'annullamento amministrativo dell'atto. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.a.

    Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi

    L'opposizione di terzo ordinaria contro una sentenza amministrativa resa inter alios spetta ai controinteressati pretermessi, occulti o sopravvenuti non intervenuti per omissione della controparte, del giudice o per vizi del procedimento amministrativo, quando siano titolari di un interesse qualificato al mantenimento dell'atto travolto dalla sentenza. L'interesse deve però sussistere al momento della decisione.

  • art. 101 c.p.a.

    La norma è richiamata dall'appellante in relazione alla riproposizione in appello delle eccezioni e domande non esaminate dal giudice di primo grado; tali questioni sono state assorbite in ragione dell'improcedibilità dell'opposizione.

Massime di principio

  • L'interesse alla decisione dell'opposizione di terzo viene meno quando, nelle more del giudizio, l'atto amministrativo inciso dalla sentenza opposta sia autonomamente annullato dall'amministrazione e il relativo provvedimento di autotutela sia impugnato dal soggetto opponente in un separato giudizio.
  • L'eventuale accoglimento del ricorso contro il successivo annullamento in autotutela non determina necessariamente un conflitto di giudicati con la sentenza resa nel giudizio originario, quando quest'ultima abbia deciso la legittimità di atti diversi e successivi e non abbia direttamente definito il giudizio sull'atto del soggetto opponente.
  • L'opposizione di terzo ordinaria nel processo amministrativo presuppone che il terzo sia titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell'atto direttamente travolto dalla sentenza resa inter alios; se tale atto è stato successivamente annullato in via amministrativa, viene meno la condizione dell'interesse a ricorrere.
  • La questione relativa alla qualità di terzo legittimato all'opposizione non deve essere esaminata quando l'opposizione è comunque divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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