Sentenza n. 4525/2026 - Roma, Sezione 5B
per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza della vicenda che ha riguardato il rilascio dei titoli abilitativi, assentiti da Roma Capitale con Determina dirigenziale prot. n. CU/55169/2022 del 14.6.2022, concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita e la relativa concessione per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al chiosco di piante e fiori situato in Roma, alla Via -OMISSIS-, gestito dal ricorrente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento amministrativo consistente nel ritardo e nell’originario diniego delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di vendita e per l’occupazione permanente di suolo pubblico, successivamente rilasciate
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla ritardata definizione delle istanze del 7 febbraio 2019 per il rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico e dell’autorizzazione alla vendita. Ha dedotto che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 9 marzo 2019 e che, fino all’adozione della determinazione del 14 giugno 2022, il chiosco sarebbe rimasto chiuso. Ha inoltre chiesto l’indennizzo da ritardo relativo al procedimento di esecuzione della sentenza che aveva annullato il precedente diniego comunale. Il danno patrimoniale è stato quantificato sulla base di un fatturato medio annuo di circa 14.000 euro, mentre il danno non patrimoniale è stato ricondotto a stress emotivo e psicologico. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, sostenendo che le domande risarcitorie erano già state respinte nel precedente giudizio di annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di ne bis in idem, ritenendo che la precedente sentenza avesse respinto la domanda risarcitoria senza esaminarne nel merito la fondatezza, poiché l’annullamento del diniego era stato disposto per difetto di motivazione e istruttoria e residuava uno spazio di riesercizio del potere amministrativo. Nel merito, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza del danno patrimoniale, della colpa dell’amministrazione e del nesso causale. La colpa è stata desunta dalla reiterata violazione dei termini procedimentali, dall’originario diniego fondato su un erroneo presupposto fattuale e dalla carenza di istruttoria e motivazione, nonché dal successivo riconoscimento della spettanza del bene della vita mediante il rilascio dei titoli. È stata respinta la tesi secondo cui la sospensione cautelare del diniego avrebbe consentito al ricorrente di riaprire il chiosco, poiché la sospensione di un provvedimento negativo non produce automaticamente gli effetti del provvedimento favorevole. Quanto al quantum, il TAR ha rilevato che la documentazione prodotta riguardava dichiarazioni dei redditi e non il fatturato e che i redditi del triennio 2016-2018 erano inferiori all’importo indicato dal ricorrente; ha inoltre considerato l’incidenza delle restrizioni Covid-19. Ritenuto comunque provato un principio di prova, ha liquidato equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., riducendolo alla metà dell’importo richiesto. La domanda di indennizzo da ritardo è stata assorbita nel risarcimento. È stata respinta la domanda di danno non patrimoniale per insufficiente prova del nesso causale, anche perché il certificato medico riferiva l’insorgenza dei disturbi a un periodo anteriore alla vicenda amministrativa. Roma Capitale è stata condannata, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a proporre entro 180 giorni il pagamento della somma determinata secondo i criteri indicati in motivazione, oltre alle spese di lite.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Disciplina l’azione risarcitoria per la lesione di interessi legittimi; la responsabilità amministrativa richiede la prova del danno ingiusto, della condotta dolosa o colposa e del nesso causale.
art. 2 l. 241/1990
Impone la conclusione del procedimento entro il termine previsto; il superamento del termine è stato valorizzato quale elemento della colpa dell’amministrazione.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Prevede l’indennizzo da ritardo; nel caso concreto la relativa richiesta è stata assorbita nel risarcimento riconosciuto.
art. 14-ter l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi simultanea e sincrona utilizzata nel procedimento di riesame.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice, quando non è possibile determinare immediatamente l’importo dovuto, di stabilire i criteri e assegnare all’amministrazione un termine per formulare una proposta di pagamento.
art. 1226 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia dimostrabile; è stato applicato riducendo della metà l’importo richiesto.
art. 2043 c.c.
È stato individuato quale schema della responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione per attività amministrativa illegittima.
art. 2697 c.c.
Pone a carico del danneggiato la prova degli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno, colpa e nesso causale.
art. 4-quater Regolamento COSAP, DAC n. 82/2018
La sua applicazione al chiosco era stata ritenuta erronea, poiché l’amministrazione aveva reputato insussistente il titolo per la collocazione del manufatto nella viabilità principale.
Massime di principio
- L’annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di motivazione o di istruttoria, con residuo spazio di riesercizio del potere, non determina automaticamente né la spettanza del bene della vita né il diritto al risarcimento; tuttavia, una domanda risarcitoria respinta in quel giudizio senza esame della sua fondatezza può essere riproposta dopo il riesercizio del potere e l’effettivo riconoscimento del bene della vita.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per attività illegittima non discende automaticamente dall’annullamento dell’atto, ma richiede la prova del danno ingiusto, della colpa dell’amministrazione e del nesso causale secondo un giudizio di regolarità causale.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo negativo non produce di per sé gli effetti del provvedimento favorevole richiesto dal privato e non abilita automaticamente allo svolgimento dell’attività o all’occupazione del bene pubblico; occorre una nuova determinazione dell’autorità competente.
- La reiterata violazione dei termini procedimentali, unita a un diniego fondato su un erroneo presupposto fattuale e adottato senza esame delle osservazioni e senza adeguata istruttoria, può integrare la colpa dell’amministrazione ai fini della responsabilità risarcitoria, soprattutto quando il successivo riesercizio del potere riconosca la spettanza del bene della vita.
- La quantificazione del danno da mancato esercizio di un’attività economica non può fondarsi automaticamente sul fatturato, che non coincide con la redditività; il giudice deve considerare la documentazione reddituale effettiva, i costi e le circostanze esterne incidenti sul risultato economico, compresi periodi emergenziali, potendo procedere a liquidazione equitativa quando sia fornito un principio di prova.
- Il danno non patrimoniale da illegittima attività amministrativa richiede la prova del nesso causale tra la condotta pubblica e il pregiudizio lamentato; una certificazione medica che collochi l’insorgenza dei disturbi in epoca anteriore alla vicenda amministrativa non è sufficiente a dimostrare tale nesso.
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