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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari, - del provvedimento di cui alla nota del 28 maggio 2025 prot. 15594, comunicato in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza presentata dalla società Carbonera Wind S.r.l. in data 27 novembre 2024 ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale per la realizzazione di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 26,4 MW da localizzare nel Comune di Luogosanto; - di ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente, ivi inclusa, ove occorre possa, la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota in data 25 febbraio 2025 prot. 6171.

Giustizia amministrativa202500743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Luogosanto, nonché il relativo preavviso di diniego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione di improcedibilità della propria istanza di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, adottata perché il progetto ricadeva in diverse aree qualificate come non idonee dall’Allegato C della l.r. Sardegna n. 20 del 2024. L’amministrazione ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale, secondo cui era vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree non idonee, desumendone l’assoluta irrealizzabilità del progetto anche se l’istanza era stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., in relazione alla competenza statale in materia ambientale e paesaggistica, ai principi fondamentali in materia di energia, alla disciplina statale sulle aree idonee e non idonee e ai vincoli eurounitari di promozione delle fonti rinnovabili. Ha inoltre denunciato la violazione della direttiva 2018/2001/UE, dei principi di leale collaborazione, proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che la legge regionale aveva trasformato l’inidoneità dell’area in un divieto assoluto e aveva incluso tra le aree non idonee anche aree qualificate come idonee dalla legislazione statale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20 del 2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi eurounitari di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, al d.m. 21 giugno 2024 e allo Statuto speciale della Sardegna. La Corte aveva chiarito che l’individuazione regionale delle aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti. Poiché la disposizione dichiarata incostituzionale è stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la Regione non poteva dichiarare improcedibile l’istanza né considerare automaticamente irrealizzabile il progetto per la sola localizzazione in area non idonea. L’idoneità concreta del progetto deve essere verificata nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi, ferma restando l’impossibilità di applicare la procedura semplificata prevista per gli impianti localizzati in aree idonee. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati e imposto alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non poteva fondare un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee.

  • art. 1, comma 8, l.r. Sardegna n. 20/2024

    Il provvedimento regionale è stato ritenuto illegittimo anche in quanto applicativo della disposizione dichiarata incostituzionale.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto regionale assoluto, in relazione ai principi eurounitari sulle fonti rinnovabili e ai principi fondamentali statali in materia di energia.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    La disciplina statale consente alle Regioni di individuare le aree idonee e non idonee, ma l’inidoneità non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

  • art. 1, comma 2, d.m. 21 giugno 2024

    Richiamato quale parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 2 d.m. 21 giugno 2024

    Richiamato quale parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 7 d.m. 21 giugno 2024

    Richiamato quale parametro interposto della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • artt. 3 e 4, lettera e), Statuto speciale della Regione Sardegna

    Richiamati quali parametri statutari della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 88 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato, anche ai sensi di tale disposizione, la motivazione di precedenti sentenze dello stesso Tribunale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla comunicazione regionale di preavviso di diniego, impugnata unitamente al provvedimento finale.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla localizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto.
  • La localizzazione di un progetto in un’area non idonea non consente all’amministrazione di dichiarare automaticamente improcedibile l’istanza autorizzativa o di ritenere in assoluto irrealizzabile il progetto; la fattibilità deve essere valutata concretamente nel procedimento amministrativo.
  • L’eliminazione con efficacia ex tunc della norma regionale posta a fondamento di un provvedimento amministrativo priva di base giuridica il provvedimento stesso e impone il suo annullamento, con riavvio del procedimento secondo la disciplina vigente.
  • Gli impianti localizzati in aree non idonee devono essere sottoposti alla verifica concreta prevista dal procedimento autorizzativo ordinario e non possono avvalersi della procedura semplificata riservata agli impianti localizzati in aree idonee.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionalePrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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