Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 804/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 0350190/2024 del 6.11.2024 a mezzo della quale la SA ha opposto diniego all’istanza di compensazione del 9.10.2024 inoltrata ai sensi dell’art. 26, comma 6 ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 dall’Impresa Cavalli Salvatore in relazione alla procedura di gara per l’appalto DI ME_29570 Messina «Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata in incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente Gallo ed il Torrente Annunziata incluso» - CIG n. 94325892B0; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente; - del silenzio – diniego serbato dall’Amministrazione in merito alla diffida inoltrata con nota del 13.11.2024 dalla ricorrente, a mezzo della quale si invitava e diffidava la SA all’adozione di tutti gli atti necessari al pagamento delle somme precedentemente richieste a titolo di compensazione. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto dell’Impresa Cavalli Salvatore a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la Committente ha opposto diniego E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione a corrispondere alla odierna ricorrente l’importo vantato E, COMUNQUE, PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELL’IMPRESA CAVALLI SALVATORE E PER LA CONDANNA del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana a risarcire i danni subiti dall’Impresa Cavalli Salvatore per effetto dei provvedimenti gravati.

Giustizia amministrativa202500026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego della compensazione dei prezzi richiesta ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, nonché silenzio-diniego sulla successiva diffida e mancato pagamento delle somme richieste

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aggiudicataria di un appalto per interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del degrado ambientale ha impugnato il diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di compensazione dei prezzi, riferita a lavorazioni contabilizzate in tre SAL e quantificata in euro 36.402,60. Ha dedotto violazione dell’art. 26 d.l. n. 50/2022, eccesso di potere, irragionevolezza, sproporzione, violazione dei principi di leale cooperazione e buon andamento, sostenendo che l’amministrazione fosse obbligata ad applicare l’ultimo prezzario regionale. Ha chiesto anche l’accertamento del diritto alla corresponsione delle somme, la condanna al pagamento ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e, in subordine, il risarcimento dei danni. La ricorrente ha sostenuto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., in quanto collegata all’esercizio di un potere autoritativo della stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 26 d.l. n. 50/2022 introduca un meccanismo di adeguamento automatico, straordinario e obbligatorio dei prezzi: il riconoscimento della compensazione è vincolato nell’an e il quantum è determinato mediante parametri oggettivi, costituiti dai prezzari regionali aggiornati, con eventuali indagini di mercato per i materiali non contemplati. L’applicazione della disposizione si risolve quindi in un’operazione contabile incidente sul SAL e non in un provvedimento autoritativo o discrezionale. La stazione appaltante agisce come contraente in posizione paritaria e l’impresa è titolare di un diritto soggettivo derivante dal rapporto contrattuale; manca pertanto il necessario esercizio, anche mediato o indiretto, di un potere amministrativo richiesto per la giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. Il TAR ha distinto tale disciplina da quella dell’art. 29 d.l. n. 4/2022, che rimetteva invece all’amministrazione la definizione della clausola revisionale e dei relativi parametri, implicando l’esercizio di un potere autoritativo. È stata disposta la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per il rilevato contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 26 d.l. n. 50/2022

    lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite “è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”

    La disposizione introduce un adeguamento automatico, straordinario e obbligatorio dei prezzi, vincolato nell’an e determinato nel quantum mediante prezzari regionali aggiornati o, per i materiali non contemplati, mediante indagini di mercato; non attribuisce alla stazione appaltante poteri discrezionali.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici non comprende controversie relative a obbligazioni contrattuali quando l’amministrazione agisce senza esercitare poteri autoritativi, neppure in via mediata o indiretta.

  • art. 103, comma 1, Cost.

    giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi

    L’attribuzione della giurisdizione esclusiva deve riguardare particolari materie caratterizzate dall’intreccio tra diritti e interessi e dall’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione; non può fondarsi sul solo dato oggettivo della materia.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice fornito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La richiesta di condanna al pagamento delle somme dovute è subordinata alla cognizione del giudice munito di giurisdizione sulla relativa pretesa; nel caso esaminato la domanda non poteva essere decisa dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • La controversia sull’applicazione dell’adeguamento automatico dei prezzi previsto dall’art. 26 d.l. n. 50/2022 appartiene alla giurisdizione ordinaria quando la pretesa riguarda l’esecuzione di obbligazioni contrattuali e l’amministrazione non esercita alcun potere autoritativo o discrezionale.
  • Il meccanismo dell’art. 26 d.l. n. 50/2022 è vincolato sia nell’an sia nel quantum: il diritto alla compensazione deriva direttamente dalla legge e l’importo è determinato mediante i prezzari regionali aggiornati, sicché l’attività amministrativa si risolve in un’operazione contabile riflessa nel SAL.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di contratti pubblici non si estende a ogni controversia riferibile oggettivamente a un appalto, ma richiede che la pubblica amministrazione agisca come autorità e che la controversia riguardi l’esercizio, anche mediato o indiretto, di un potere amministrativo.
  • La presenza di un interesse pubblico nella vicenda contrattuale non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa: occorre verificare se, rispetto allo specifico oggetto della controversia, l’amministrazione disponga di un potere di supremazia.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.