Circolare numero 60 del 25-3-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come calcolare l’indennità di maternità per le lavoratrici dello spettacolo non impiegate per l’intero mese precedente il congedo, precisando che la retribuzione media giornaliera va determinata sulle retribuzioni del mese precedente, entro il massimale giornaliero di £ 130.000 (Euro 67,14), con particolari regole per il conteggio delle giornate di riposo settimanale. La circolare conferma inoltre i criteri di spettanza dell’indennità di maternità per lavoratrici occupate, disoccupate indennizzate o non assicurate contro la disoccupazione, e disciplina il rapporto tra maternità e disoccupazione. Infine ribadisce che l’indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori dello spettacolo solo se in rapporto di lavoro subordinato, con esclusione di specifiche categorie e con richiamo alle regole sui requisiti ridotti.
Lavoratori dello spettacolo saltuari, a termine o a prestazione: indennità di maternità e indennità ordinaria di disoccupazione
Lavoratori dello spettacolo saltuari, a termine o a prestazione: maternità e disoccupazione
La circolare interviene su due profili per i lavoratori dello spettacolo: il calcolo dell’indennità di maternità e i criteri di riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione. L’impostazione recepisce le modifiche introdotte dal Testo unico sulla maternità e ribadisce i limiti soggettivi della tutela in materia di disoccupazione.
Quadro generale e finalità
Il documento chiarisce in primo luogo che, per le lavoratrici dello spettacolo che non abbiano svolto l’intero mese di calendario precedente l’inizio del congedo di maternità, la retribuzione media giornaliera va determinata in base alle retribuzioni effettivamente percepite nel mese di riferimento, con un limite massimo giornaliero pari a £ 130.000, corrispondenti a Euro 67,14. In secondo luogo precisa quando l’indennità di maternità è riconoscibile e come si coordina con la disoccupazione ordinaria.
Indennità di maternità: criteri di calcolo
La circolare richiama la precedente disciplina e afferma che non è più applicabile il vecchio criterio fondato sul requisito contributivo minimo di 100 contributi giornalieri, superato per effetto del Testo unico sulla maternità. Il nuovo criterio di riferimento, per le lavoratrici dello spettacolo oggetto della circolare, consiste nel:
- sommare tutte le retribuzioni giornaliere percepite nel mese precedente l’inizio del congedo;
- considerare, per ciascuna giornata, il massimale di £ 130.000 (Euro 67,14);
- dividere il totale per i giorni lavorati o comunque retribuiti nel mese.
La circolare precisa che, ai fini del divisore, rientrano anche le giornate di riposo settimanale, che sono da considerarsi retribuite in quanto diritto costituzionalmente garantito.
Riposo settimanale e modalità di conteggio
Il documento distingue due ipotesi operative:
- se il riposo non è stato materialmente goduto, il valore delle giornate lavorate o retribuite deve essere incrementato pro quota, applicando il coefficiente 1,166;
- se il riposo è stato effettivamente fruito, il conteggio avviene per intero sulle giornate effettivamente lavorate o retribuite, purché il datore di lavoro attesti il godimento del riposo e la corresponsione separata della relativa retribuzione e del contributo.
La circolare sottolinea che, in sede di acquisizione dei dati retributivi, devono essere fornite al datore di lavoro adeguate avvertenze per indicare espressamente la situazione concreta.
Mese di riferimento in assenza di prestazione nel mese precedente
Se nel mese immediatamente precedente l’inizio del congedo non risulta alcuna prestazione, occorre prendere a riferimento il mese ancora precedente. Se anche quest’ultimo manca, la retribuzione di riferimento coincide con quella del mese in cui inizia il congedo, purché vi sia in quel mese una prestazione di lavoro che dia titolo all’indennità.
Ambito soggettivo dell’indennità di maternità
La circolare precisa che l’indennità di maternità è riconoscibile:
- alle lavoratrici che abbiano effettuato prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo;
- alle disoccupate aventi diritto o già in godimento dell’indennità di disoccupazione;
- alle disoccupate non assicurate contro la disoccupazione, ma solo in presenza dei requisiti specificamente previsti.
Viene inoltre ricordato che il medesimo criterio di calcolo si applica anche ai congedi per adozione e affidamento di minori italiani e di minori stranieri, richiamando le precedenti circolari di settore.
Rapporto tra indennità di maternità e indennità di disoccupazione
Per le lavoratrici dello spettacolo aventi diritto alla disoccupazione ordinaria, si applica l’art. 24, comma 4, del T.U.: quando il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dopo la cessazione del rapporto e la lavoratrice è disoccupata e percepisce la disoccupazione, spetta l’indennità giornaliera di maternità in sostituzione della disoccupazione.
In questi casi, la retribuzione media globale giornaliera da assumere a base di calcolo è quella percepita nell’ultimo mese di effettiva attività lavorativa, sempre entro il massimale giornaliero di £ 130.000 (Euro 67,14).
Per le lavoratrici aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, la circolare esclude l’applicazione di tale disciplina, richiamando i chiarimenti già forniti in precedenza.
Per le lavoratrici che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, si applica invece l’art. 24, comma 5, del T.U. In tale ipotesi:
- il rapporto di lavoro deve essere cessato da non più di 180 giorni all’inizio del congedo;
- nell’ultimo biennio devono risultare 26 contributi settimanali di maternità;
- la retribuzione di riferimento resta quella dell’ultimo mese di lavoro.
La circolare precisa inoltre che i 26 contributi settimanali corrispondono a 156 contributi giornalieri, poiché un contributo settimanale equivale a sei contributi giornalieri.
Indennità ordinaria di disoccupazione: soggetti ammessi ed esclusioni
Sul fronte della disoccupazione, la circolare conferma che la prestazione spetta soltanto ai lavoratori dello spettacolo che abbiano svolto attività con rapporto di lavoro subordinato. Non è invece riconoscibile quando manchi tale requisito o quando il lavoratore rientri in categorie escluse dall’assicurazione contro la disoccupazione per stabilità d’impiego.
Sono inoltre escluse le categorie di personale artistico teatrale e cinematografico indicate dalla normativa richiamata nel testo, per le quali non sussiste l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione.
Requisiti per la disoccupazione con requisiti ridotti
Per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite e conferma che la prestazione compete solo se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
- biennio di anzianità assicurativa nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 78 giornate di attività lavorativa con contribuzione versata o dovuta nell’assicurazione obbligatoria.
La contribuzione rilevante è quella dell’assicurazione IVS o delle forme sostitutive, esonerative o esclusive previste dagli ordinamenti applicabili.
Effetti della maternità sulla disoccupazione
Infine, la circolare ricorda che l’indennità di maternità sostituisce quella di disoccupazione durante il periodo di congedo. La disoccupazione potrà essere nuovamente corrisposta al termine del congedo, a condizione che permanga lo stato di disoccupazione.
Indicazioni operative
Per la presentazione delle domande di indennità di maternità viene confermato l’utilizzo del normale modello "MAT". Il documento richiama inoltre le precedenti circolari e messaggi dell’Istituto per la disciplina di dettaglio e per i chiarimenti interpretativi già resi applicabili dal 27 aprile 2001 agli eventi iniziati da tale data.
Punti principali
Calcolo della retribuzione media giornaliera per la maternità
Per le lavoratrici dello spettacolo saltuarie, a termine o a prestazione che non abbiano lavorato l’intero mese di calendario immediatamente precedente l’inizio del congedo, la retribuzione media giornaliera si ottiene sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite nel mese di riferimento, entro il massimale di £ 130.000 (Euro 67,14) per ciascuna giornata, e dividendo il totale per i giorni lavorati o comunque retribuiti nel mese.
Conteggio delle giornate di riposo settimanale
Nel divisore devono essere incluse anche le giornate di riposo settimanale. La circolare prevede due modalità: conteggio pro quota, attribuendo a ciascuna giornata lavorata o retribuita il valore di 1,166, oppure conteggio per intero delle giornate effettivamente lavorate o retribuite, se il datore di lavoro attesta l’effettivo godimento del riposo e la corresponsione separata della relativa retribuzione e del contributo.
Mese di riferimento alternativo
Se nel mese immediatamente precedente il congedo non vi è stata alcuna prestazione, occorre utilizzare il mese ancora precedente; se anche questo manca, si utilizza il mese di inizio del congedo in cui sia comunque presente una prestazione di lavoro idonea a dare titolo all’indennità.
Soggetti aventi diritto alla maternità
L’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici che abbiano svolto prestazioni lavorative nei 60 giorni precedenti l’inizio del congedo, alle disoccupate aventi diritto o in godimento dell’indennità di disoccupazione e alle disoccupate non assicurate contro la disoccupazione, purché ricorrano i requisiti previsti dall’art. 24 del T.U.
Rapporto tra maternità e disoccupazione
Per le lavoratrici aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione, se il congedo di maternità inizia dopo 60 giorni dalla cessazione del rapporto e la lavoratrice è disoccupata e in godimento della disoccupazione, l’indennità di maternità sostituisce quella di disoccupazione. Per le lavoratrici non aventi diritto alla disoccupazione, ma con rapporto cessato da non più di 180 giorni e con 26 contributi settimanali di maternità nell’ultimo biennio, si applica il comma 5 dell’art. 24 del T.U.
Indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo
La disoccupazione ordinaria spetta solo ai lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato. Sono escluse le categorie non soggette all’assicurazione contro la disoccupazione per stabilità d’impiego e il personale artistico teatrale e cinematografico indicato dal R.D.L. n. 1827/1935, art. 40. Per i requisiti ridotti si richiamano il biennio di anzianità assicurativa e almeno 78 giornate di lavoro con contribuzione nell’assicurazione obbligatoria.
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