Circolare numero 63 del 27-3-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 208/2001 sulla transizione alla moneta euro, chiarendo come indicare gli importi nella sezione INPS del modello F24. Conferma che i debiti derivanti da denunce e modelli periodici devono essere esposti arrotondati all’unità di euro, mentre per gli importi diversi si applicano le regole dell’Agenzia delle Entrate con indicazione delle prime due cifre decimali e arrotondamento al centesimo. Viene inoltre precisato che i crediti INPS non utilizzati possono essere compensati con imposte in un’unica soluzione, e che anche le somme rateali dovute all’INPS devono essere arrotondate al centesimo.
Pagamenti in euro 2002: esposizione degli importi nella sezione INPS del modello F24
Pagamenti in Euro anno 2002: esposizione degli importi nella sezione INPS del modello F24
La circolare integra le istruzioni già dettate con la circolare n. 208 del 27 novembre 2001 in materia di passaggio dalla lira all’euro, concentrandosi sulla corretta compilazione della sezione INPS del modello F24. Vengono distinti gli importi derivanti da denunce e modelli periodici da quelli aventi diversa origine, con regole di esposizione e arrotondamento non coincidenti.
Ambito di applicazione e coordinamento con le precedenti istruzioni
Il documento richiama innanzitutto le disposizioni già fornite sulla gestione delle entrate contributive nel periodo di transizione all’euro. L’obiettivo è chiarire, in via integrativa, come debbano essere esposti nel modello F24 gli importi dovuti all’INPS, coordinando le istruzioni interne dell’Istituto con quelle dell’Agenzia delle Entrate.
Importi derivanti da denunce periodiche
Per gli importi che scaturiscono da denunce periodiche o modelli periodici che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS in base alla normativa vigente, la circolare conferma la regola dell’arrotondamento all’unità di euro nella sezione INPS del modello F24. Tale criterio opera secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998, salvo quanto già precisato per il settore agricolo nella circolare n. 18 del 18 gennaio 2002.
Importi diversi da quelli derivanti da denunce e modelli periodici
Per le ipotesi diverse, la circolare rinvia alle Avvertenze per la compilazione del modello F24 dettate dall’Agenzia delle Entrate. In tali casi:
- gli importi devono sempre essere espressi con le prime due cifre decimali, anche se pari a zero;
- se sono presenti più cifre decimali, la seconda cifra viene arrotondata al centesimo;
- l’arrotondamento avviene per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5;
- l’arrotondamento avviene per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.
La circolare riporta anche esempi numerici di applicazione del criterio di arrotondamento, come 52,752 che diventa 52,75, 52,755 che diventa 52,76 e 52,758 che diventa 52,76. Viene inoltre precisato che, se l’importo è espresso in unità di euro, devono comunque essere riportate le due cifre decimali, ad esempio 52 euro come 52,00.
Compensazione tra crediti INPS e imposte
In armonia con la circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 dell’Agenzia delle Entrate, viene chiarito che è possibile effettuare la compensazione di imposte con crediti INPS non utilizzati in unica soluzione. In tale specifica evenienza, i crediti vanno indicati nella sezione di competenza del modello F24 arrotondati al centesimo di euro.
La circolare propone un esempio operativo: a fronte di un saldo a credito del mod. DM10/2 di marzo 2002 pari a 100,00 euro e di un saldo a debito IRPEF pari a 50,50 euro, il modello F24 con scadenza 16 aprile 2002 evidenzia un saldo a debito IRPEF di 50,50 euro, un saldo INPS di -50,50 euro, saldo finale pari a 0,00 e residuo credito DM10/2 di 49,50 euro. Tale eccedenza potrà essere compensata nei pagamenti successivi.
Rimedi sul credito residuo
Resta ferma la facoltà del contribuente di chiedere il rimborso del credito oppure di utilizzare la compensazione secondo la procedura ordinaria.
Versamenti rateali e altre somme dovute all’INPS
La circolare estende infine il criterio dell’arrotondamento al centesimo di euro anche alle ipotesi di versamenti rateali di somme a debito del datore di lavoro dovute all’INPS, come:
- recuperi crediti in via amministrativa o legale;
- regolarizzazioni;
- condoni;
- rateazioni concesse dall’Istituto su domanda dell’interessato.
Tali somme, pur essendo state precedentemente escluse dalla procedura di riscossione unificata, devono anch’esse essere esposte secondo le Avvertenze per la compilazione del modello F24 dettate dall’Agenzia delle Entrate.
Punti principali
Integrazione della circolare n. 208/2001
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla compilazione della sezione INPS del modello F24 nel contesto del passaggio dalla lira all’euro, integrando quanto già disposto con la circolare n. 208 del 27 novembre 2001.
Importi derivanti da denunce e modelli periodici
Gli importi risultanti dalle denunce periodiche che il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS devono essere indicati nella corrispondente sezione del modello F24 arrotondati all’unità di euro, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998, salvo quanto precisato per gli agricoli nella circolare n. 18 del 18 gennaio 2002.
Importi diversi da quelli delle denunce periodiche
Per le somme che non derivano da denunce o modelli periodici, gli importi possono essere esposti seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello F24: devono essere sempre riportate le prime due cifre decimali, anche se pari a zero, e l’arrotondamento alla seconda cifra avviene per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se inferiore.
Compensazione tra crediti INPS e imposte
In armonia con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, è possibile compensare imposte con crediti INPS non utilizzati in unica soluzione, indicando tali crediti nella sezione di competenza del modello F24 arrotondati al centesimo di euro nella specifica circostanza.
Esempio operativo di compensazione
La circolare riporta un esempio in cui un saldo a credito DM10/2 di marzo 2002 pari a 100,00 euro e un saldo a debito IRPEF pari a 50,50 euro vengono compensati nel modello F24 con saldo finale pari a 0,00 e residuo credito DM10/2 di 49,50 euro, compensabile nei pagamenti successivi.
Rimborso e compensazione ordinaria
Resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso del credito residuo oppure di utilizzarlo mediante la procedura ordinaria di compensazione.
Versamenti rateali e altre somme dovute all’INPS
Anche per i versamenti rateali di somme a debito del datore di lavoro verso l’INPS, inclusi recuperi crediti in via amministrativa o legale, regolarizzazioni, condoni e rateazioni concesse dall’Istituto, precedentemente esclusi dalla riscossione unificata, l’importo deve essere arrotondato al centesimo di euro secondo le Avvertenze per la compilazione del modello F24.
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